L’avvocato non può leggere gli atti ma per i giudici è cosa da poco (di Riccardo Radi)

La Cassazione sezione 6 con la sentenza numero 17505 depositata il 2 maggio 2024 ha esaminato l’ennesima forzatura, priva di buon senso, delle corti di merito che hanno negato il legittimo impedimento ad un collega affetto da una “riacutizzarsi della miodepsia in occhio sinistro con esiti di distacco posteriore del vitreo con calo visivo e deficit di concentrazione con 7 giorni di riposo assoluto evitando la lettura e la scrittura”.

Secondo le corti di merito l’avvocato non avrebbe comunicato immediatamente l’impedimento e la patologia documentata non “avrebbe esposto il legale ad un rischio grave per la propria salute” in quanto si sarebbero dovuti escutere testi presenti.

Il Tribunale e la Corte di appello hanno ritenuto non tempestiva l’istanza di rinvio dell’udienza per legittimo impedimento del difensore dell’imputato dovuto a documentati motivi di salute, poiché la certificazione medica esibita indicava la data di venerdì 22 gennaio ed era stata depositata il lunedì 25 gennaio, il che non consentiva di valutare “immediata” la comunicazione dell’impedimento.

La Suprema Corte rileva che la certificazione sanitaria risultava rilasciata di venerdì pomeriggio ed era stata depositata il lunedì e quindi avuto riguardo al momento in cui si era avuta conoscenza dell’impedimento, “sia stata comunicata al giudicante prontamente“.

Invero, l’art. 420-ter cod. proc. pen., norma di riferimento, non esige che la comunicazione avvenga “immediatamente“, ma soltanto “prontamente“, ovvero in un momento quanto più possibile prossimo al momento in cui si acquisisce definitiva conoscenza del proprio impedimento a comparire.

Deve aggiungersi, per completezza, che, come già chiarito dalle Sezioni Unite, “Il difensore impedito a causa di serie ragioni di salute o da altro evento non prevedibile o evitabile non ha l’onere di designare un sostituto processuale o indicare le ragioni dell’omessa nomina” (Sez. U, n. 41432 del 21/07/2016, Rv. 267747 – 01).

Infine, le corti di merito nel ritenere legittimo il rigetto della richiesta di rinvio dell’udienza per legittimo impedimento hanno rilevato che la patologia documentata non “avrebbe esposto il legale ad un rischio grave per la propria salute e che la escussione di due testi non avrebbe comportato una lunga attività di lettura”.

Questi rilievi, tuttavia, non si confrontano adeguatamente con la prescrizione medica dell’astensione da attività prolungata di lettura e del riposo e obliterano la certamente non ridotta attività di lettura necessaria per la preparazione di una udienza deputata all’escussione di ben cinque testi e la partecipazione all’escussione dibattimentale degli stessi.

Concludiamo il post avendo appreso che essere impedito a leggere gli atti non precluderebbe all’avvocato di esercitare pienamente il suo mandato e come direbbe Cicerone: “Le malattie dell’anima sono più pericolose e più numerose di quelle del corpo”.