Quantificazione del danno non patrimoniale per i reati di competenza del Giudice di Pace (di Riccardo Radi)

L’estinzione del reato per condotte riparatorie del reato: una serie di reati di competenza del giudice di pace (581, 582, 590, 595, 612 comma 1 c.p.) possono essere estinti con il pagamento di poche centinaia di euro.

Si segnala e si allega il prospetto redatto dall’ufficio del Giudice di Pace di Roma che determina i criteri per la liquidazione del danno non patrimoniale (allegato al post)

L’articolo 35, d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, consente al giudice di pace di dichiarare l’estinzione dei reati di sua competenza in seguito a condotte riparatorie del reo, al di fuori dell’ipotesi di remissione della querela, riconoscendo l’inutilità dell’accertamento del fatto lesivo di un interesse privato il cui disvalore sia stato concretamente annullato dalla condotta di colui che l’ha violato.

La valutazione della congruità del risarcimento è rimessa al giudice ed è indipendente dalla volontà della persona offesa, che deve essere semplicemente «sentita», ciò assicurando il contraddittorio in ordine all’entità della lesione, ma anche un meccanismo che consenta al giudice di superare il dissenso e l’eventuale perdurante volontà punitiva del querelante.

La disposizione in esame prevede che la condotta riparatoria debba precedere la celebrazione del processo, non realizzandosi altrimenti l’effetto deflattivo che condiziona l’istituto e che coniuga la neutralizzazione del danno e la rilevanza penale concreta del fatto con la necessità di evitare il processo, laddove il suo accertamento e l’applicazione della sanzione penale si dimostrino non solo un irragionevole dispendio di risorse, ma una sproporzionata reazione dello Stato rispetto a una condotta violativa di un interesse esclusivamente privato e ad un soggetto che ha volontariamente provveduto alla sua riparazione.

D’altro canto, è proprio la tempestività dell’offerta riparatoria che consente al giudice di verificare la congruità del risarcimento, in quanto portatore dell’interesse statuale alla deflazione processuale perseguita dall’ordinamento, essendo altrimenti rimessa, nel corso del procedimento, alla sola valutazione della persona offesa la possibilità di apprezzare l’insussistenza della permanenza del proprio interesse alla punizione, attraverso la remissione della querela.

Per assicurare il perseguimento di siffatto duplice scopo (riparazione e deflazione processuale) il legislatore scandisce il termine entro il quale deve intervenire il comportamento susseguente del reo, idoneo a elidere ex post il danno prodotto dal reato, attraverso un sistema che assicura sia il risarcimento del danno causato dal reato, sia la possibilità per il reo di provvedervi, in assenza dell’accettazione dalla persona offesa, attraverso l’offerta reale.

Ricordiamo da ultimo che recentemente la Corte costituzionale con la sentenza numero 45/2024 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 35, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell’articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468), nella parte in cui stabilisce che, al fine dell’estinzione del reato, le condotte riparatorie debbano essere realizzate «prima dell’udienza di comparizione», anziché «prima della dichiarazione di apertura del dibattimento» di cui all’art. 29, comma 7, del medesimo decreto legislativo.