Incapacità irreversibile dell’imputato di partecipare al procedimento (di Vincenzo Giglio)

Cassazione penale, Sez. 1^, sentenza n. 21502/2023, udienza del 2 febbraio 2023, in piena adesione a quanto già chiarito dalla stessa Corte nella sentenza n. 10516/2020, Rv. 278505 – 01, ha ribadito che l’evidente difetto di coordinamento tra l’art. 72-bis cod. proc. pen., introdotto dall’art. 1, comma 22, della legge 23 giugno 2017, n. 103 – nella parte in cui espressamente preclude la pronuncia di improcedibilità per l’incapacità irreversibile dell’imputato di partecipare al procedimento allorché sia stata accertata la sussistenza delle condizioni di applicabilità di una misura di sicurezza diversa dalla confisca – e l’art. 71, comma 1, cod. proc. pen. – che consente al giudice di disporre la sospensione del procedimento solo nelle ipotesi di reversibilità dell’incapacità dell’imputato a partecipare al dibattimento e non in quella di incapacità irreversibile ove dovessero ricorrere i presupposti per applicare all’imputato una misura di sicurezza diversa dalla confisca – deve essere risolto nel senso che “quando si accerti che l’imputato irreversibilmente incapace è un soggetto pericoloso, nei cui confronti deve disporsi una misura di sicurezza diversa dalla confisca, il giudice deve applicare le disposizioni di legge previste dall’articolo 71, cod. proc. pen., disponendo perciò con ordinanza la sospensione del procedimento, e dall’articolo 72 dello stesso codice, provvedendo ogni sei mesi ad accertamenti peritali sullo stato di mente dell’imputato, nel corso dei quali dovrà di volta in volta essere accertata anche se la sua pericolosità permane“.

Da tale interpretazione, d’altra parte, non discende l’impossibilità di porre fine al procedimento penale nei confronti dell’imputato contestualmente irreversibilmente incapace e socialmente pericoloso. Il giudice procedente dovrà, infatti, emettere la pronuncia di improcedibilità ai sensi dell’art. 72-bis cod. proc. pen. nel momento in cui la misura di sicurezza risulterà preclusa per essere stata già adottata in via provvisoria fino al limite massimo della sua durata (non oltre il tempo stabilito per la pena detentiva prevista per il reato avuto riguardo alla previsione edittale massima, ai sensi della legge n. 81 del 30 maggio 2014) o per avere l’accertamento semestrale escluso che l’imputato sia ancora socialmente pericoloso.

In alternativa, il procedimento comunque cesserà nel momento in cui verrà dichiarata l’estinzione del reato per essere maturati i termini prescrizionali in conformità a quanto stabilito nella sentenza della Corte costituzionale n. 45 del 2015, secondo cui il corso della prescrizione del reato non deve essere sospeso quando “lo stato mentale dell’imputato sia tale da impedire la cosciente partecipazione al procedimento” e sia “accertato che tale stato è irreversibile“.