Domanda di riparazione per ingiusta detenzione: proponibile solo dalla parte interessata o dal difensore munito di procura speciale ex art. 122 c.p.p. (di Vincenzo Giglio)

Cassazione penale, Sez. 4^, sentenza n. 16690/2024, camera di consiglio del 26 marzo 2024, ha ribadito l’orientamento interpretativo per il quale la domanda di riparazione per ingiusta detenzione può essere proposta soltanto dalla parte personalmente o da soggetto munito della procura speciale prevista dall’art. 122 cod. proc. pen., che è atto concettualmente distinto dal mero mandato di rappresentanza e difesa in giudizio e che deve contenere, ai sensi di legge, anche la determinazione dell’oggetto per cui è conferita e dei fatti a cui si riferisce.

Ne consegue che la proposizione dell’istanza di riparazione per ingiusta detenzione, in quanto espressione della volontà della parte di far valere il diritto alla riparazione in giudizio, può avvenire, oltre che personalmente, anche per mezzo di procuratore speciale nominato nelle forme previste dall’art. 122 cod. proc. pen., ma non per mezzo del difensore con procura, avendo la legge voluto garantire sia l’autenticità dell’iniziativa, sia la sua diretta e inequivocabile derivazione dalla volontà dell’interessato; mentre alla presentazione della domanda può provvedere anche il difensore con procura che ha il potere di compiere e ricevere, nell’interesse della parte, tutti gli atti del processo che dalla legge non sono ad essa espressamente riservati (Sez. U, n. 8 del 12/03/1999, Rv. 21350801), ferma restando la differenza tra il mero mandato difensivo, con cui si attribuisce al difensore il potere di esercitare la difesa tecnica, e la procura speciale, con la quale la parte interessata trasferisce ad altro soggetto (ad es. al difensore) un potere di cui quest’ultimo non è titolare.

In buona sostanza, è ormai consolidato l’orientamento che afferma l’inammissibilità dell’istanza di riparazione per l’ingiusta detenzione proposta dal difensore al quale la parte non abbia conferito la necessaria procura speciale, con autonomo atto o con l’attribuzione del mandato difensivo.

Bisogna aggiungere, per completezza, che la procura speciale, per essere valida ed efficace, deve essere rilasciata con le forme previste dalla legge (atto pubblico o scrittura privata autenticata) e deve specificare, fra le altre cose, «l’oggetto per cui è conferita» e i «fatti ai quali si riferisce», come recita testualmente l’art. 122 cod. proc. pen.