La Cassazione sezione 4 con la sentenza numero 14095/2024 ha stabilito che in tema di illecita detenzione di sostanze stupefacenti, il disposto di cui all’art. 85-bis d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, novellato dall’art. 4, comma 3-bis d. l. 15 settembre 2023, n. 123, convertito, con modificazioni, in legge 13 novembre 2023, n. 159, che ha incluso il delitto di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 nel novero di quelli costituenti presupposto della confisca per sproporzione ex art. 240-bis. cod. pen., si applica retroattivamente entro i limiti previsti dall’art. 200, comma primo, cod. pen., sicché, per l’individuazione del regime applicabile, deve aversi riguardo alla legge vigente al momento in cui è stata emessa la sentenza di primo grado.
La Suprema Corte ha premesso che in ragione del principio per cui, ai fini della confisca, è necessario sussista un nesso di diretta derivazione del profitto rispetto al reato oggetto del giudizio, la giurisprudenza di legittimità è concorde nell’escludere, invece la confiscabilità, ex art. 240 cod. pen. e 73, comma 7-bis, dpr 309/1990, delle somme di denaro rinvenute nella disponibilità dell’imputato nelle ipotesi in cui il reato per cui viene pronunciata condanna sia la mera detenzione di sostanze stupefacenti e non anche pregresse condotte di vendita a cui siano eventualmente ricollegabili dette somme (da ultimo Sez. 4, n. 20130 del 19/04/2022, Rv. 283248; Sez. 4, n. 40912 del 19/09/2016, Rv. 267900, in motivazione; Sez. 2, n. 41778 del 30/09/2015, Rv. 265247).
In relazione al reato di detenzione di sostanza stupefacente, di cui all’art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, può procedersi alla confisca del danaro trovato in possesso dell’imputato anche quando ricorrano le condizioni per la confisca in casi particolari, prevista dall’art. 240-bis cod. pen., applicabile in forza del rinvio ad esso operato dall’art. 85-bis d.P.R. n. 309 del 1990, ovvero si tratti di denaro, beni o altra utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona, risulti essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito.
L’art. 85 bis d.P.R. n. 309/90, peraltro, è stato, di recente, modificato dal decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123 convertito con modificazioni dalla L. 13 novembre 2023, n. 159: sulla base del nuovo testo, la confisca per sproporzione, ivi contemplata, è stata estesa a tutte le fattispecie previste dall’art. 73, e, dunque anche a quella di cui all’art. 73, comma 5.
Occorre, dunque, chiedersi, se in relazione a tale ultimo reato, la c.d. confisca per sproporzione prevista dalla nuova legge si applichi anche ai fatti commessi prima della sua introduzione.
Tale confisca ha come presupposto non già la derivazione dei beni dal reato, bensì la condanna del soggetto, che di quei beni dispone, per uno dei reati previsti dal predetto art. 240 bis cod. pen.
Intervenuta la condanna, la confisca va sempre ordinata, quando sia provata l’esistenza di una sproporzione tra il valore economico dei beni di cui il condannato ha la disponibilità e il reddito da lui dichiarato o i proventi della sua attività economica e non risulti una giustificazione credibile circa la provenienza delle cose.
La confisca allargata – oggi prevista dall’art. 240-bis c.p., in precedenza dall’art. 12-sexies del d. l. n. 306/1992, convertito in legge 356/1992 – è un’ipotesi speciale di confisca obbligatoria, la cui applicazione si fonda essenzialmente su tre requisiti:
la condanna o il patteggiamento per uno dei reati elencati all’art. 240-bis c.p., c.d. reati-spia;
la titolarità o la disponibilità a qualsiasi titolo, anche per interposta persona fisica o giuridica, di denaro, beni o altra utilità in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica;
la mancata giustificazione da parte del condannato della provenienza lecita di quella ricchezza.
A tali requisiti la giurisprudenza di legittimità ha affiancato un ulteriore requisito non scritto, quello della ragionevolezza temporale, in forza del quale il momento dell’acquisto di valore sproporzionato al reddito o all’attività svolta non deve essere eccessivamente distante dall’epoca di realizzazione del reato-spia (Sez. 1, n. 8783 del 08/11/2022, dep. 2023, Rv. 284378).
Le Sezioni Unite hanno chiarito che la confisca allargata ha natura di misura di sicurezza sebbene atipica, con funzione anche dissuasiva (Sez. U, n. 920 del 17-10-2003, dep. 2004, Montella), poiché riveste una funzione di ostacolo preventivo, volto ad evitare il proliferare di ricchezza di provenienza non giustificata (Sez. U, n. 29022 del 30 maggio 2001, Derouach).
In quanto misura di sicurezza patrimoniale, la confisca in esame è soggetta alla disciplina di cui all’art. 236 cod. pen., secondo il quale “si applicano anche alle misure di sicurezza patrimoniali le disposizioni degli artt… 200 prima parte” e non anche quelle del primo e del secondo capoverso di tale articolo.
Per quanto di interesse in questa sede, l’art. 200 cod. pen. statuisce che “le misura di sicurezza sono regolate dalla legge in vigore al momento della loro applicazione“.
Ne consegue che la confisca è applicabile anche nei confronti di chi sia stato condannato per reati commessi prima della entrata in vigore della norma che la disciplina.
Tale principio è stato affermato per l’ipotesi di confisca prevista dall’art. 12-sexies, d. l. 8 giugno 1992, n. 306, convertito nella legge 7 agosto 1992, n. 356, fra le altre da, Sez. 2, n. 56374 del 12/10/2018, Rv. 276299 (con cui si è precisato che il principio di irretroattività opera solo con riguardo alle confische aventi natura sanzionatoria e non anche in relazione alla confisca in questione, da ricomprendere tra le misure di sicurezza) e da Sez. 6, n. 10887 del 11/10/2012, dep. 2013, Rv. 254786 – 01; per le misure di sicurezza personali di cui all’art. 609-nonies, comma terzo, cod. pen., introdotte dall’art. 4 della legge 1° ottobre 2012, n. 172 da Sez. 3, 14598 del 20/02/2018, Rv. 273162.
Incidentalmente, si osserva che per le misure aventi natura sanzionatoria, quali la confisca per equivalente, opera, invece, il principio del divieto di applicazione retroattiva, sicché, possono applicarsi solo qualora la norma che le legittima sia vigente al momento del verificarsi dei presupposti applicativi e, quindi, sia preesistente “rispetto alla pericolosità sociale e all’acquisto, temporalmente correlato, di beni suscettibili di ablazione diretta, andati dispersi o perduti“(Sez. 1 – n. 11066 del 19/12/2023, dep. 2024, Rv. 285971).
L’applicazione retroattiva delle misure di sicurezza patrimoniali non aventi natura sanzionatoria trova il limite dettato dallo stesso art. 200 comma 1, cod. proc. peri., nel senso che esse possono essere disposte solo se la legge che le ha introdotte è già entrata in vigore nel momento in cui il giudice è chiamato ad applicarle, ovvero al momento della emissione della sentenza di primo grado.
In tale senso da ultimo Sez. 6 n. 213 del 22/11/2023, dep. 2024, Rv. 285602 ha affermato che la confisca anche ai sensi dell’art. 240- bis cod. pen. «è regolata dal principio di retroattività entro i limiti dettati dal primo comma dell’art. 200 cod. pen., stante il richiamo dell’art. 236, comma 2, cod. pen., esclusivamente alla prima parte di detta disposizione, sicché, per l’individuazione del regime legale di riferimento, deve aversi riguardo alla legge in vigore al tempo della sua applicazione, che coincide con il momento in cui viene emessa la decisione di primo grado, e costituisce il limite di azione della retroattività oltre il quale non operano eventuali disposizioni successivamente introdotte» (nello stesso senso Sez. 6, n. 2:1491 del 16/02/2015, Rv. 263768).
Nel caso di specie, dunque, la confisca della somma di denaro non poteva essere disposta ai sensi dell’art. 240 cod. pen., non sussistendo il nesso di diretta derivazione di detta somma dal reato contestato, ovvero quello di mera detenzione della sostanza stupefacente.
Alla data della emissione della sentenza impugnata, 11 gennaio 2024, era già entrato in vigore il nuovo testo dell’art. 85 bis d.P.R. n. 309/90, sicché il giudice, nell’adottare la statuizione relativa alla sorte del denaro in sequestro, avrebbe dovuto tenere conto che, in ordine al reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90, è, oggi, prevista la confisca c.d. per sproporzione ex art. 240 bis. cod. pen., ovvero la confisca del denaro (oltre che dei beni o delle altre utilità) di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulti essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica.
