Principio di proporzionalità nelle misure adottabili per le opere edilizie abusive (di Vincenzo Giglio)

Cassazione penale, Sez. 3^, sentenza n. 16188/2024, udienza del 10 aprile 2024,ha affermato che il principio di proporzionalità, di origine convenzionale in tema di misure adottabili rispetto ad opere abusive sul piano edilizio e paesaggistico, richiede in astratto un equilibrio tra interessi generali e la salvaguardia dei diritti fondamentali dell’uomo, che paiono declinati, rispetto a misure funzionali alla confisca, sub specie del diritto di proprietà, e rispetto a provvedimenti di demolizione, sub specie del più specifico diritto all’abitazione.

Nel caso in esame, rileva la misura del sequestro impeditivo, che, si noti bene, diversamente dai provvedimenti di confisca o demolizione già di per sé implica un ridotto limite all’utilizzo del bene vincolato, siccome limitato nel tempo. Nel caso concreto, inoltre, nessuna deduzione è stata formulata rispetto a personali e peculiari esigenze inerenti alla proprietà o il diritto di abitazione. E si rammenta, in proposito, che il diritto all’abitazione, riconducibile agli artt. 2 e 3 Cost. e all’art. 8 CEDU, non è tutelato in termini assoluti, ma è contemperato con altri valori di pari rango costituzionale, come l’ordinato sviluppo del territorio e la salvaguardia dell’ambiente (Sez. 3, n. 48021 del 11/09/2019 Cc. (dep. 26/11/2019) Rv. 277994 – 01). Quanto al diritto di proprietà, rispetto ad un sequestro impeditivo esso appare suscettibile di sacrificio non nella sua integrità, posto che la misura non mira a sottrarre definitivamente il bene bensì a limitarlo nelle sole correlate facoltà di disporre della cosa, e solo per un tempo comunque limitato; rispetto a tale prospettiva, egualmente non risultano dedotte in concreto peculiari esigenze d’uso che avrebbero inciso negativamente sulla proporzionalità del sequestro. Ma soprattutto, a fronte di un’ipotesi inerente opere radicalmente abusive, come tali determinanti la nullità degli atti traslativi e quindi l’insussistenza del titolo in capo ad acquirenti dell’immobile illecito, non emerge in capo a terzi un problema di proporzionale compressione della proprietà privata, quale che sia la facoltà che se ne intenda valorizzare, emergendo piuttosto eventuali profili risarcitori tra le parti, a fronte di un sequestro impeditivo, quale quello in esame, che non mira alla realizzazione di alcuna ipotesi di confisca del bene e dell’area di sedime, non prevista per meri abusi edilizi quali quelli del caso in esame, allo stato estraneo, – alla luce, a quanto pare, dei capi di incolpazione, pur a fronte di imponenti interventi edili che appaiono stravolgere l’assetto urbanistico, edilizio e paesaggistico dell’area -, ad ipotesi di lottizzazione abusiva.