La Cassazione sezione 3 con la sentenza numero 16168 depositata il 18 aprile 2024 ha stabilito che non è configurabile l’articolo 727 c.p. in caso di proprietario che non ritira dal canile pubblico il suo miglior amico.
La vicenda vede il proprietario di un cane, apparentemente smarrito, rifiutarsi di ritirarlo dal canile dove era ricoverato e senza aver mai provveduto al pagamento della retta per il sostentamento.
La cassazione ha ricordato che non integra il reato di abbandono di animali da parte del proprietario il mancato ritiro del cane ricoverato presso il canile comunale laddove presso dette strutture comunali gli animali non possono essere soppressi né destinati alla sperimentazione, e che agli stessi nell’attesa della cessione a privati sono assicurate le necessarie prestazioni di cura e custodia, configurandosi il reato ex articolo 727 Cp solo nel caso in cui il proprietario che abbia affidato il proprio cane ad un canile privato, che si sia contrattualmente obbligato alla sua cura e custodia, sospenda i pagamenti o non effettui il ritiro dell’animale, qualora sia concretamente prevedibile – per l’inaffidabilità o per la mancanza di professionalità della struttura affidataria – che l’inadempimento possa determinare l’abbandono del cane da parte del canile.
