Cassazione penale, Sez. 2^, sentenza n. 6596/2024, udienza del 13 dicembre 2023, ha ricordato che, ai sensi dell’art. 613, cod. proc. pen., l’atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell’albo speciale della Corte di cassazione, cosicché il ricorso, sottoscritto da difensore non abilitato, è inammissibile.
Secondo la costante giurisprudenza di legittimità, è inammissibile il ricorso per cassazione proposto da avvocato non cassazionista, ancorché risultante iscritto nell’albo speciale in un momento successivo, prima della decisione sull’impugnazione (Sez. 3, n. 19203 del 15/03/2017, Rv. 269690-01; Sez. 4, n. 21552 del 02/04/2007, Rv. 236729-01) ovvero anche se successivamente sia depositato atto di nomina di difensore iscritto nell’albo speciale della Corte di cassazione (Sez. 2, n. 29575 del 12/07/2022, Rv. 283683-01), non essendo consentite sanatorie di un vizio radicale del ricorso, ab origine inammissibile.
Inoltre, la sottoscrizione dei motivi di impugnazione da parte di difensore non iscritto nell’albo speciale determina l’inammissibilità del ricorso per cassazione anche nel caso in cui sia stato convertito in questo mezzo l’atto di appello erroneamente proposto dalla parte, in quanto il principio di conservazione del mezzo di impugnazione di cui all’art. 568, comma 5, cod. proc. pen. non può in nessun caso consentire di derogare alle norme che formalmente e sostanzialmente regolano i diversi tipi di impugnazione (Sez. U, n. 31297 del 28/04/2004, Terkuci, Rv. 228119-01; Sez. 3, n. 48492 del 13/11/2013, Rv. 258000-01; Sez. 4, n. 35830 del 27/06/2013, Rv. 256835-01; Sez. 1, n. 45393 del 16/11/2011, Rv. 251464-01; più di recente, in un caso di conversione in ricorso per cassazione di una istanza di correzione di errore materiale, v. Sez. 6, n. 42385 del 17/09/2019, Rv. 277208-01).
Pertanto, alla luce di questi princìpi, va ribadito che è inammissibile il ricorso per cassazione allorché, sottoscritto l’appello da un difensore non iscritto nell’albo speciale della Corte di cassazione, il giudice adito abbia correttamente qualificato l’impugnazione come ricorso, disponendo la trasmissione degli atti al giudice di legittimità; il vizio originario dell’impugnazione non può essere sanato dalla presentazione, dopo la scadenza del termine per impugnare, di motivi nuovi da parte di un difensore cassazionista né – come nel caso di specie – dalla successiva iscrizione del difensore nell’albo speciale (Sez. 1, n. 33272 del 27/06/2013, Rv. 256998-01; Sez. 3, n. 26905 del 22/04/2004, Rv. 228729-01).
