Cassazione penale, Sez. 1^, sentenza n. 8604/2024, udienza del 13 dicembre 2023, ha chiarito che la rimessione del debito di cui all’art. 6 d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, avente ad oggetto le spese del processo e quelle di mantenimento in carcere, non include, in quanto non previste normativamente, le somme dovute dal condannato al Fondo di rotazione per le vittime dei reati di tipo mafioso.
L’art. 4 L. 22 dicembre 1999, n. 512, dispone che “hanno diritto di accesso al Fondo, entro i limiti delle disponibilità finanziarie annuali dello stesso, le persone fisiche costituite parte civile nelle forme previste dal codice di procedura penale, a cui favore è stata emessa, successivamente alla data del 30 settembre 1982, sentenza definitiva di condanna al risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, nonché alla rifusione delle spese e degli onorari di costituzione e di difesa, a carico di soggetti imputati, anche in concorso, dei seguenti reati:
a) del delitto di cui all’articolo 416-bis del Codice penale;
b) dei delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal medesimo articolo 416-bis;
c) dei delitti commessi al fine di agevolare l’attività delle associazioni di tipo mafioso“.
L’accesso al Fondo avviene mediante il meccanismo dell’art. 6, comma 4, della stessa legge, che ha previsto la surroga dello Stato nel credito che le parti civili hanno nei confronti dell’imputato per il risarcimento del danno o per le spese processuali (“Il Fondo è surrogato, quanto alle somme corrisposte agli aventi titolo, nei diritti della parte civile o dell’attore verso il soggetto condannato al risarcimento del danno“).
La giurisprudenza civile della Corte di legittimità ha affrontato la questione della natura giuridica di questo meccanismo surrogatorio ed ha ritenuto “non necessario approfondire, a fini definitori, la disamina della fattispecie e, in particolare, stabilire se si tratti di rivalsa o di regresso o di surroga, ovvero di accollo ex lege (che si ha, normalmente, quando legge ponga a carico di un soggetto l’altrui debito) e per di più cumulativo ed esterno (che ricorre quando a determinate fattispecie, principalmente al fine di rafforzare la garanzia del creditore, la legge annette l’acquisto di un nuovo obbligato, senza che sia necessaria alcuna attività da parte di quegli e quindi senza che sia necessaria l’accettazione o la dichiarazione di volerne profittare), oppure di espromissione, sempre ex lege e sempre cumulativa ed esterna” (Sez. 3, sentenza n. 17438 del 28/06/2019, Rv. 654354).
Quale che sia la natura giuridica del meccanismo di surroga dell’art. 6, comma 4, L. n. 512 del 1999, il credito che entra nel Fondo è, pertanto, un credito di diritto privato delle parti civili nei confronti dell’imputato, credito che – per effetto dell’accesso al Fondo – o subisce una modificazione soggettiva nel lato attivo del rapporto obbligatorio (in quanto lo Stato diventa il creditore in luogo della parte civile originariamente titolare), oppure, come preferisce la sentenza n. 17438 sopra citata, fa nascere un rapporto autonomo dello Stato con l’originario debitore, rapporto autonomo pur se funzionalmente collegato a quello che questi ha nei confronti dell’originario creditore, atteso che “le due obbligazioni trovano causa esclusivamente nella condotta illecita del condannato autore del reato, sicché nei rapporti interni tra i due debitori sarà quest’ultimo a doverne rispondere in via altrettanto esclusiva e, quindi, a lui incomberà di restituire integralmente allo Stato le somme che questi sia stato tenuto a corrispondere in dipendenza di quell’illecito: e tanto in applicazione di generali principi in tema di causalità nella teoria della responsabilità“.
Il meccanismo attraverso cui opera la surroga dell’art. 6, comma 4, non comporta, pertanto, il mutamento della natura del rapporto obbligatorio, e la somma iscritta al Fondo resta un debito di diritto privato, che ha soltanto origine nel processo penale.
Il debito “per le spese del processo e per quelle di mantenimento”, oggetto della previsione dell’art. 6 d.p.r. n. 115 del 2002, invece, non è una obbligazione civile, ma una vera e propria sanzione economica accessoria alla pena (Corte costituzionale 6 aprile 1998, n. 98; Sez. 1, Sentenza n. 32473 del 19/06/2013, Rv. 256507; nonché, in motivazione, Sez. U, Sentenza n. 491 del 29/09/2011, dep. 2012, Pislor, Rv. 251265).
Ne consegue che ad esso è del tutto estraneo per natura, oltre che per la lettera della norma dell’art. 6, il debito dell’imputato per le spese di parte civile, di cui si è fatto carico lo Stato mediante l’intervento del Fondo.
