Ordine di esecuzione e applicabilità dell’art. 656 comma 8 bis c.p.p. agli irreperibili (di Riccardo Radi)

La Cassazione sezione 1 con la sentenza 14977/2024 ci permette di esaminare una questione rilevante in merito all’esecuzione di pena detentiva, l’applicabilità della previsione di cui all’art. 656 comma 8-bis cod. proc. pen. al condannato irreperibile.

L’art. 656, comma 8-bis, cod. proc. pen. prevede che “Quando è provato o appare probabile che il condannato non abbia avuto effettiva conoscenza dell’ordine di esecuzione e del contestuale decreto di sospensione ai sensi del precedente comma 5, il pubblico ministero può assumere, anche presso il difensore, le opportune informazioni, all’esito delle quali può disporre la rinnovazione della notifica” 

Fatto

Con l’ordinanza impugnata la Corte di appello di Roma ha rigettato il ricorso presentato nell’interesse di T.A. diretto ad ottenere la scarcerazione dell’imputato e la contestuale rinnovazione della notifica dell’ordine di esecuzione, relativo alla sentenza n. 3970 del 24 settembre 2021 della Corte di appello di Roma e decreto di sospensione, perché effettuata considerando il destinatario irreperibile.

In particolare, l’ordine di carcerazione con contestuale decreto di sospensione risulta notificato presso il difensore previa emissione di un decreto di irreperibilità.

Secondo la Corte di appello di Roma, il citato articolo 656, comma 8-bis, non si applicherebbe a soggetti in precedenza dichiarati irreperibili in quanto equiparati ai latitanti e agli evasi. Diversamente, la difesa sostiene che il risultato di questo orientamento è quello di procedere all’esecuzione di pene definitive in regime detentivo, anche nei confronti di soggetti che potrebbero fruire di benefici penitenziari.

Del resto, sarebbe tardivo l’eventuale provvedimento della magistratura di sorveglianza a fronte di un periodo sofferto in stato di detenzione quando si tratta di condannati che potrebbero fruire della sospensione dell’ordine di carcerazione e dell’applicazione di misure alternative alla detenzione. Sotto altro profilo, si rimarca che equiparare gli irreperibili ai condannati in precedenza latitanti o evasi finisce per trattare in maniera analoga situazioni soggettive diverse.

Per i latitanti e gli evasi, infatti, sono previste norme specifiche dal codice di rito che si attagliano alla peculiarità del fatto che si tratta di soggetti che si sono volontariamente sottratti alle ricerche dell’autorità giudiziaria (art. 165 cod. proc. pen.).

Viceversa, l’irreperibilità viene dichiarata per motivi diversi talvolta incolpevoli e, comunque, non paragonabili a quelli che possono condurre alla declaratoria di latitanza.

Decisione

La Suprema Corte premette che la previsione di cui all’art. 656 comma 8-bis cod. proc. pen. non si applica al condannato irreperibile (Sez. 1, n. 33125 del 29/01/2019, Rv. 4276411- 01; Sez. 1, n. 1779 del 30/11/2017, dep. 2018, Rv. 272054 – 01). Ciò in quanto, in tema di procedimento di esecuzione, l’art. 656, comma 8-bis, cod. proc. pen. — secondo cui il pubblico ministero, se è provato o appare probabile che il condannato non abbia avuto effettiva conoscenza dell’ordine di esecuzione e del contestuale decreto di sospensione ai sensi del precedente comma 5, può, assunte le opportune informazioni, disporne la rinnovazione della notificazione — trova limitata applicazione per soggetti, quali il condannato irreperibile, latitante o evaso, nei confronti dei quali è già avvenuto l’accertamento dell’irreperibilità del destinatario dell’atto.

Con specifico riferimento all’irreperibile, infatti, l’assunzione di complete informazioni, in ordine ai luoghi di possibile rintraccio, costituisce proprio il presupposto, quando le ricerche abbiano sortito esito negativo, per la corrispondente declaratoria, ai sensi dell’art. 159 cod. proc. pen., sicché la loro reiterazione non assolverebbe ad alcuna ulteriore, effettiva funzione.

L’irreperibile, invero, al pari del latitante e dell’evaso, non ha, per definizione, conoscenza effettiva della sospensione, dal momento che l’avviso della sospensione gli viene notificato secondo modalità che ne assicurano la mera conoscenza legale, non potendo negarsi che sarebbe contraddittorio contemplare, in siffatta ipotesi, la possibilità dell’attivazione del meccanismo rinnovativo della formalità.

Se lo si ammettesse, in modo non coerente rispetto alla ratio della norma che subordina, ad iniziativa del pubblico ministero, l’emissione dell’ordine di carcerazione alla rinnovata formalità finalizzata alla presa di cognizione personale, da parte del condannato, del previo avviso ex art. 656, comma 5, cod. proc. pen., si avallerebbe la ripetizione della notificazione a soggetto che, già dichiarato irreperibile, non potrebbe essere raggiunto con modalità diverse da quelle, surrogatorie, stabilite dall’art. 159 cod. proc. pen., essendo impossibile, per essere già risultata tale, la notificazione ai sensi dell’art. 157 cod. proc. pen., con l’effetto che la rinnovazione dell’adempimento potrebbe avere quale effetto, quello di differire sine die l’esecuzione della pena (cfr. Sez. 1, n. 1779 del 30/11/2017, dep. 2018, Rv. cit., in motivazione).

In conclusione, la Cassazione si trincera dietro alla presunta incoerenza dell’applicabilità dell’art. 656 comma 8 bis cpp al condannato irreperibile ma di fatto legittima la carcerazione di persone che potrebbero fruire della sospensione dell’ordine di carcerazione e dell’applicazione di misure alternative alla detenzione.