Stupefacenti e utilizzabilità dell’accertamento tecnico eseguito all’estero (di Riccardo Radi)

La Cassazione sezione 6 con la sentenza numero 9189/2022 ha ricordato che l’accertamento tecnico, consistente nell’analisi chimico volta a stabilire se le sostanze in sequestro siano stupefacenti, svolto all’estero in conformità alla legislazione nazionale che preveda l’immediata distruzione del reperto, può essere acquisita al fascicolo del dibattimento ai sensi dell’art. 238 cod. proc. pen. ed è utilizzabile, ai sensi dell’art. 78 disp. att. cod. proc. pen., dopo l’esame testimoniale dell’autore dell’accertamento.

Nel ricorso la difesa aveva dedotto l’inutilizzabilità della relazione del laboratorio doganale dell’Agenzia delle Imposte di Amsterdam all’atto del sequestro dello stupefacente, atto non qualificabile quale accertamento tecnico irripetibile e, quindi, non utilizzabile ai fini del dibattimento.

Decisione

È infondata la dedotta inutilizzabilità dell’accertamento tecnico svolto in Olanda sulla natura della sostanza stupefacente in sequestro.

Occorre in primo luogo ribadire che le operazioni di analisi chimico-tossicologiche su sostanze ritenute stupefacenti, svolte d’iniziativa dalla polizia giudiziaria nell’immediatezza del fatto a sostegno delle ragioni giustificanti il sequestro della sostanza e a corredo della informativa di reato, sono riconducibili alle attività previste dall’art. 348 cod. proc. pen. e non richiedono il preventivo avviso al difensore (Sez.6, n. 50033 del 4/11/2015, Rv. 265932).

Nel corso del giudizio è stato, inoltre, escusso il teste JG, funzionario presso l’ufficio delle dogane olandese che ha seguito le operazioni di sequestro ed analisi dello stupefacente, il quale ha anche riferito in merito all’immediata distruzione della droga in conformità alla legislazione del paese estero in cui l’atto è stato compiuto.

Alla luce di tali elementi, si ritiene che l’analisi sia stata correttamente svolta ed il dato sia pienamente utilizzabile, anche in considerazione dell’avvenuta escussione del teste che ha provveduto al compimento dell’atto.

Deve affermarsi, infatti, il principio secondo cui l’accertamento tecnico, consistente nell’analisi chimico volta a stabilire se le sostanze in sequestro siano stupefacenti, svolto all’estero in conformità alla legislazione nazionale che preveda l’immediata distruzione del reperto, può essere acquisita al fascicolo del dibattimento ai sensi dell’art. 238 cod. proc. pen. ed è utilizzabile, ai sensi dell’art. 78 disp. att. cod. proc. pen., dopo l’esame testimoniale dell’autore dell’accertamento (per una fattispecie similare si veda Sez. 4, n. 46040 del 14/10/2003, Rv. 226724).

Peraltro, va anche ribadito che l’utilizzazione degli atti non ripetibili compiuti dalla polizia straniera e inseriti nel fascicolo per il dibattimento, ai sensi degli artt. 431 lett. d) cod. proc. pen. e 78 comma secondo disp. att. cod. proc. pen., non si pone in contrasto con la regola del contraddittorio nella formazione della prova di cui all’art. 111 comma quarto Cost., se la rogatoria si è svolta secondo i canoni dell’ordinamento processuale straniero (Sez.2, n. 13112 del 24/6/2004, dep.2005, Rv. 231312).