Bancarotta per distrazione e “partite di giro” su conti correnti societari (di Riccardo Radi)

Numerosi conti correnti riferiti alla società e prelievi e versamenti sui medesimi non sono di per sé la dimostrazione della distrazione di liquidità.

La Cassazione sezione 5 con la sentenza numero 14421 del 9 aprile 2024 ha stabilito che il reato di bancarotta fraudolenta per distrazione sussiste, non solo quando l’imprenditore fallito abbia distratto, occultato, dissimulato, distrutto o dissipato in tutto o in parte i suoi beni, ma anche quando i beni stessi siano stati utilizzati per finalità diverse da quelle cui sono destinati o quando il ricavato della loro alienazione sia stato comunque volontariamente impiegato per fini diversi dal ruolo che il danaro svolge nell’impresa cui appartiene, quale elemento necessario per la sua funzionalità e quale garanzia verso i terzi.

La Suprema Corte, su questa premessa, ha deciso di annullare con rinvio la sentenza d’appello che condanna l’imprenditore laddove non risulta provata la distrazione della liquidità di pertinenza dell’impresa verso finalità diverse da quelle sociali, in tal caso soltanto potendo ritenersi sussistente sia il pregiudizio per gli interessi del ceto creditorio, al quale vengono sottratte le garanzie previste dalla legge, sia il pregiudizio più ampio all’interesse generale alla corretta gestione dell’iniziativa commerciale.