Cassazione penale, Sez. 2^, sentenza n. 13594/2024, udienza del 13 marzo 2024, decidendo su un motivo di ricorso attinente all’esigenza cautelare di cui all’art. 274, lettera c), cod. proc. pen., lo ha dichiarato manifestamente infondato e quindi inammissibile poiché fondato su un’interpretazione contraria all’orientamento maggioritario della giurisprudenza di legittimità.
Ciò perché, nella visione del collegio di legittimità, il ricorrente muove da un’interpretazione del disposto di cui all’art. 274, lett. c), cod. proc. pen. secondo cui occorre la dimostrazione che all’imputato si presenti effettivamente un’occasione per compiere ulteriori delitti, fatto proprio da una pronuncia della Suprema Corte (Sez. 3, n. 37087 del 19/05/2015, Rv. 264688 – 01) che è rimasta isolata nel panorama giurisprudenziale, essendosi consolidato il diverso orientamento secondo cui in tema di misure cautelari personali, il requisito dell’attualità del pericolo previsto dall’art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. non è equiparabile all’imminenza di specifiche opportunità di ricaduta nel delitto e richiede, invece, da parte del giudice della cautela, una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, alla stregua di un’analisi accurata della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalità realizzative della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio-ambientale, la quale deve essere tanto più approfondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti, ma non anche la previsione di specifiche occasioni di recidivanza (cfr., Sez. 3, n. 9041 del 15/02/2022, Rv. 282891 – 01; Sez. 3, n. 24257 del 21/04/2023, non mass.).
Ed ancora, in tema di presupposti per l’applicazione delle misure cautelari personali, il requisito dell’attualità del pericolo di reiterazione del reato non va equiparato all’imminenza del pericolo di commissione di un ulteriore reato, ma indica, invece, la continuità del “periculum libertatis” nella sua dimensione temporale, che va apprezzata sulla base della vicinanza ai fatti in cui si è manifestata la potenzialità criminale dell’indagato, ovvero della presenza di elementi indicativi recenti, idonei a dar conto della effettività del pericolo di concretizzazione dei rischi che la misura cautelare è chiamata a realizzare (Sez. 2, n. 6593 del 25/01/2022, Rv. 282767 – 01).
Commento
L’inammissibilità per manifesta infondatezza del ricorso per cassazione ha il suo fondamento normativo nell’art. 606, comma 3, cod. proc. pen., laddove si afferma che “Il ricorso è inammissibile se è proposto per motivi diversi da quelli consentiti dalla legge o manifestamente infondati ovvero, fuori dei casi previsti dagli articoli 569 e 609 comma 2, per violazioni di legge non dedotte con i motivi di appello“.
Chi andasse in cerca di ulteriori norme che spieghino cos’abbia di così drammaticamente sbagliato un ricorso fondato su un indirizzo minoritario rimarrebbe deluso perché troverebbe solo silenzio.
Questo ipotetico viandante del diritto dovrebbe allora prendere in considerazione la possibilità di essere partito col piede sbagliato.
Potrebbe quindi pensare che, se il legislatore non ha incluso l’adesione a interpretazioni di minoranza tra le condizioni che condannano un ricorso al cestino, ha dovuto avere le sue buone ragioni.
Pian piano si convincerebbe che quel silenzio è servito ad impedire la contraddizione di sistema che si sarebbe creata se si fosse attribuita al precedente una forza vincolante tradizionalmente estranea al nostro ordinamento e che solo in anni recenti ed in modo limitato ha fatto capolino attraverso il comma 1-bis dell’art. 618 cod. proc. pen. (innestato dalla L. n. 103/2017) il quale obbliga le sezioni ordinarie della Suprema Corte a rimettere gli atti alle Sezioni unite se non condividono un principio di diritto da queste enunciato.
La novella normativa ha avuto l’evidente finalità di rafforzare il ruolo delle Sezioni unite e, per questa via, di aumentare il quantum di prevedibilità delle decisioni giudiziarie in ossequio al principio costituzionale di uguaglianza: dunque, una riforma di impatto limitato al circuito interno della Corte di legittimità (rapporto tra sezioni semplici e Sezioni unite) e non accompagnata da alcuna sanzione, quasi a sottolineare la prevalenza del dialogo sulla gerarchia.
Non può pertanto essere intesa come un allentamento del precetto, altrettanto costituzionale (art. 117, comma 1), che vuole i giudici soggetti soltanto alla legge né come causa, remota o prossima, di creazioni giurisprudenziali che attribuiscono al precedente una forza maggiore di quella che gli spetta.
Giunto a questo punto, l’ipotetico viandante si convincerebbe giustamente che ad essere inammissibile non è il ricorso fondato su un indirizzo interpretativo minoritario ma la decisione che lo destina all’oblio per questa ragione.
