La Cassazione sezione 1 con la sentenza numero 10904/2024 ha esaminato una interessante questione in tema di ascolto delle intercettazioni in camera di consiglio da parte dei giudicanti e di valutazione e della prova.
I giudici dicono e scrivono di aver ascoltato un nome che non era stato indicato dal perito trascrittore e da questo assunto discende la condanna dell’imputato.
Fatto
La difesa nel ricorso deduce che i giudici del merito hanno tratto la prova del coinvolgimento di L. nella detenzione delle armi da una interpretazione della conversazione progressivo n. 529 r.i.t. 6315 che non era quella che era stata data dal perito trascrittore, e che era frutto dell’ascolto della conversazione in camera di consiglio.
La Corte d’appello ha respinto il relativo motivo, evidenziando che “il Tribunale ha dato atto di aver riascoltato in camera di consiglio la conversazione di cui al progressivo 529, alcuna violazione è ipotizzabile al riguardo perché la captazione è stata trascritta, perché la captazione e la trascrizione erano e sono a disposizione due parti, ma certamente anche del Tribunale, perché il Tribunale ha dato atto nella sentenza che nella conversazione captata era chiaramente udibile il nome M., parola che non richiede la presenza di interprete, perché l’osservazione del Tribunale non conculca in alcun modo il diritto di difesa che è stato ampiamente esercitato sia in primo grado che con il motivo d’appello”.
Decisione
La Suprema Corte osserva che sul piano della violazione processuale, la risposta della pronuncia di appello è corretta, perché nelle intercettazioni la fase della acquisizione della prova, che avviene in contraddittorio, deve essere tenuta distinta dalla fase della valutazione della prova, che il giudice effettua in camera di consiglio, e su cui non è processualmente previsto, né vi deve essere, alcun contraddittorio (Sez. 3, Sentenza n. 36350 del 23/03/2015, 265635: è sempre consentito al giudice l’ascolto e l’utilizzo ai fini della decisione in camera di consiglio dei supporti analogici o digitali recanti le conversazioni intercettate, debitamente acquisite e trascritte, pur a fronte di un precedente provvedimento di rigetto dell’istanza della difesa avente ad oggetto la richiesta di ascolto in contraddittorio e in pubblica udienza degli stessi supporti, poiché tale attività non è qualificabile in termini di acquisizione o istruzione probatoria).
Il riascolto della intercettazione, così come la visione di un filmato contenuto in un c.d. depositato in giudizio, appartengono alla fase della valutazione della prova, che non è soggetta a contraddittorio, tal che sul piano della violazione processuale il motivo di ricorso non è fondato.
Diverso è a dirsi sotto il profilo del travisamento o della illogicità della motivazione.
È vero, infatti, che “in materia di intercettazioni telefoniche, costituisce questione di fatto, rimessa all’esclusiva competenza del giudice di merito, l’interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite” (Sez. 3, Sentenza n. 44938 del 05/10/2021, Rv. 282337), ma nel caso in esame la considerazione della pronuncia di appello che “il Tribunale ha dato atto nella sentenza che nella conversazione captata era chiaramente udibile il nome M., parola che non richiede la presenza di interprete” si presta alla censura di manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione.
La circostanza che si oda distintamente il nome “M.” – che senz’altro non abbisogna per essere captato della presenza di un interprete – significa, infatti, soltanto che la trascrizione effettuata dal perito, che non riporta il nome “M.”, della frase incriminata potrebbe non essere corretta; essa, però, è insufficiente per consentire di comprendere in modo preciso il contenuto della frase, perché da essa non si ricava che funzione abbia il nome “M.” nell’analisi logica di tale frase.
Da quanto si legge nella sentenza di primo grado, nella conversazione incriminata, nel testo riferito dal testimone di polizia giudiziaria che aveva ascoltato la intercettazione in indagini preliminari, il nome “M” assumeva la funzione di complemento oggetto (“ho aspettato arrivasse M. per parlare“), mentre nel testo ricostruito dal Tribunale, dopo la audizione della conversazione in camera di consiglio, “M.” diventa il soggetto di una frase incidentale riportata da D. a K. (“M. mi ha detto“).
Si tratta di differenze troppo significative, se relative ad una conversazione su cui è stata fondata in modo decisivo (in uno con la conversazione n. 477 avvenuta la notte dell’intervento di polizia, ed il cui contenuto è pure contestato dalla difesa) la responsabilità penale dell’imputato per il concorso nella detenzione.
La risposta della Corte d’appello che in tale frase sia chiaramente udibile il nome “M.”, parola che non richiede la presenza di interprete, non supera, pertanto, lo scrutinio di manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione, e comporta l’annullamento della sentenza impugnata nei confronti di xxx nella parte relativa alla condanna per il concorso nella detenzione delle armi, con rinvio per nuovo giudizio sul punto.
Quando da un complemento oggetto che diventa soggetto c’è la vita di un uomo.
Questa volta la Cassazione ha svolto il suo ruolo che spesso dimentica.
