Proroga dei termini per i giorni festivi: riguarda solo il termine di scadenza, non quello di decorrenza (di Vincenzo Giglio)

Cassazione penale, Sez. 4^, sentenza n. 10667/2024, udienza del 10 febbraio 2024, ricorda, riguardo al computo dei termini processuali, che ai fini della valutazione della tempestività dell’impugnazione, il termine per il deposito del gravame inizia a decorrere dal primo giorno successivo alla scadenza di quello previsto per il deposito della sentenza, in virtù del principio generale stabilito dall’art. 172, comma 4, cod. proc. pen.

Nella fattispecie in esame, scadendo il termine per il deposito della sentenza in data 24/4/2022, i quarantacinque giorni per proporre appello, decorrenti dal 25/4/2022, venivano a scadere in data 8/6/20122, essendo irrilevante il fatto che il giorno 25 aprile fosse festivo [così Sez. 2, n. 24277 del 14/05/2014, Rv. 259718: “In materia di termini processuali stabiliti a giorni, la proroga prevista dall’art. 172, comma terzo, cod. proc. pen. con riferimento ai giorni festivi riguarda esclusivamente la scadenza dei termini stessi e non anche l’inizio della loro decorrenza, che dunque non è prorogata di diritto nell’ipotesi in cui il primo giorno sia festivo” (fattispecie, in tema di appello, in cui il primo giorno di decorrenza del termine per proporre impugnazione era festivo); Sez. 6, n. 25598 del 27/05/2020, Rv. 279874: “In tema di computo dei termini processuali, ai fini della tempestività dell’impugnazione, il termine per il deposito del gravame inizia a decorrere dal primo giorno successivo alla scadenza di quello previsto per il deposito della sentenza, in virtù del principio generale di cui all’art. 172, comma 4, cod. proc. pen., con la conseguenza che la proroga di diritto del giorno festivo – in cui quest’ultimo venga a cadere – al primo giorno successivo non festivo, determina lo spostamento di un giorno anche della decorrenza del termine per l’impugnazione“.