Continuazione esterna e continuazione interna: individuazione della violazione più grave (di Vincenzo Giglio)

Cassazione penale, Sez. 1^, sentenza n. 9288/2024, udienza del 31 gennaio 2024, chiarisce come si debba individuare la violazione più grave nel caso di continuazione esterna tra più sentenze allorché in una di queste sia già stata riconosciuta una continuazione interna.

Qualora la continuazione esterna tra più sentenze, riconosciuta in executivis, si venga ad aggiungere ad una continuazione interna ad una di tali sentenze già riconosciuta in cognizione, per individuare la “violazione più grave” di cui all’art. 187 disp. att. cod. proc. pen., occorre procedere in questo modo: – nel calcolo del trattamento sanzionatorio di ciascuna sentenza il giudice dell’esecuzione deve scorporare la pena inflitta per i reati satellite della continuazione interna ed individuare la pena inflitta in ciascuna di esse per il reato più grave (Sez. 1, sentenza n. 21424 del 19/03/2019, Rv. 275845; Sez. 5, n. 8436 del 27/09/2013, dep. 2014, Rv. 259030; Sez. 1, n. 38244 del 13/10/2010, Rv. 248299; Sez. 1, n. 49748 del 15/12/2009, Rv. 245987);

– una volta effettuata questa operazione, il giudice deve individuare come pena inflitta per il reato più grave di ciascuna sentenza quella calcolata all’esito del giudizio di bilanciamento tra aggravanti ed attenuanti, posto che il riferimento contenuto nel testo dell’art. 187 disp. att. cod. proc. pen, alla “pena inflitta” esclude che si possa attribuire rilievo alla pena base scelta dal giudice per tale reato, che è solo un passaggio interlocutorio del calcolo della pena da infliggere, ma non è la pena “inflitta”;

– una volta effettuata questa operazione, se una o più delle sentenze oggetto dell’istanza di continuazione esterna sono state emesse all’esito di rito alternativo con riduzione premiale, il giudice deve individuare come pena “inflitta” per il reato più grave di ciascuna sentenza la pena risultante dopo la eventuale diminuzione, per il rito, posto che la norma dell’art. 187 disp. att. cod. proc. pen. prende in considerazione specificamente tale ipotesi e dispone che “si considera violazione più grave quella per la quale è stata inflitta la pena più grave, anche quando per alcuni reati si è proceduto con giudizio abbreviato” (cfr., in tema di giudizio abbreviato, Sez. 1, sentenza n. 48204 del 10/12/2008, Rv. 242660; Sez. 1, n. 3964 del 7/10/ 1993, dep. 1994, rv. 196342; Sez. 1, n. 12741 del 9/11/1995, rv. 203336).

In definitiva, la pena “inflitta” per la “violazione più grave” di cui all’art. 187 disp. att. cod. proc. pen. è la pena calcolata prima della continuazione interna, ma dopo il giudizio di bilanciamento tra aggravanti ed attenuanti, ed anche dopo la riduzione per il rito (operazione quest’ultima da effettuare eventualmente in modo virtuale dal giudice dell’esecuzione, posto che la riduzione rito avviene in cognizione a continuazione già calcolata).