Estorsione sentimentale: se non paghi ti lascio (di Riccardo Radi)

Se mi lasci non vale, cantava Julio Iglesias.

Se mi lasci ti cancello, era un film con Jim Carrey e Kate Winslet.

L’ultimo aggiornamento è se non paghi ti lascio e ce ne parla la Suprema Corte.

La Cassazione sezione 2 con la sentenza numero 12633/2024 ha stabilito che la minaccia costitutiva del delitto di estorsione oltre che essere esplicita, palese e determinata, può essere manifestata anche in maniera indiretta, ovvero implicita ed indeterminata, purché sia idonea ad incutere timore ed a coartare la volontà del soggetto passivo, in relazione alle circostanze concrete, alla personalità dell’agente, alle condizioni soggettive della vittima ed alle condizioni ambientali in cui opera: ne consegue che anche l’intimazione della rottura di una relazione sentimentale ben può assumere valenza minacciosa allorché, lungi dal rappresentare la manifestazione di una propria libera scelta, costituisca espressione di ricatto per farsi consegnare del denaro.

La Suprema Corte evidenzia che nel caso in esame sussiste l’esistenza di una prevaricazione e sudditanza psicologica della persona offesa, correttamente il giudice del merito ha escluso che le dazioni di denaro fossero prive di coartazione in quanto riferibili ad una libera scelta della vittima, riconducendosi tali corresponsioni nell’alveo dell’estorsione consumata, ravvisabile non solo allorché le richieste di denaro siano state avanzate con toni aggressivi o minacciosi, ma anche in modo larvato e subdolo, in ossequio al principio a mente del quale la minaccia costitutiva del delitto di estorsione oltre che essere esplicita, palese e determinata, può essere manifestata anche in maniera indiretta, ovvero implicita ed indeterminata purché sia idonea ad incutere timore ed a coartare la volontà del soggetto passivo, in relazione alle circostanze concrete, alla personalità dell’agente, alle condizioni soggettive della vittima ed alle condizioni ambientali in cui opera (così, Cassazione, sezione 2 n. 11922/2013).

Con la conseguenza che anche l’intimazione della rottura di una relazione sentimentale ben può assumere valenza minacciosa allorché, lungi dal rappresentare la manifestazione di una propria libera scelta, costituisca espressione del ricatto.