“Vis grata puellae”: un concetto duro a morire nella valutazione giudiziaria delle violenze sessuali (di Riccardo Radi)

Siamo nel 2024 e, ciò nonostante, c’è chi ancora richiama un vuoto brocardo che non ha alcun rilievo probatorio e argomentativo nel contesto dell’apparato giustificativo di una decisione in tema di violenza sessuale.

La Cassazione sezione 3 con la sentenza numero 13222 depositata il 2 aprile 2024 ha stigmatizzato in tema di attendibilità della persona offesa il richiamo alla “vis grata puellae” operato in motivazione da una corte di merito che non ha fornito una motivazione puntuale e adeguata e una razionale giustificazione della difforme conclusione adottata, anche riassumendo se necessario, la prova dichiarativa decisiva.

La Suprema Corte ha stabilito che deve essere annullata con rinvio la sentenza d’appello che in riforma della decisione di primo grado assolve l’imputato dall’imputazione di violenza sessuale dovendosi ritenere contraddittoria la motivazione della pronuncia di secondo grado laddove ove, da un lato afferma l’inattendibilità della persona offesa in ordine al dissenso ai rapporti sessuali, dall’altro, afferma che il semplice rifiuto verbale ai rapporti sessuali, comunque manifestato dalla persona offesa, potesse essere interpretato dall’imputato come ritrosia, meramente formale e “di facciata”, di una donna alle iniziative erotiche dell’agente.

Non si comprende poi quale rilievo probatorio e argomentativo abbia, nel contesto dell’apparato giustificativo della decisione impugnata, il riferimento alla vis grata puellae, a fronte di una problematica inerente ad un atteggiamento coercitivo o meno dell’imputato.

Il giudice a quo avrebbe dunque dovuto chiarire le ragioni per le quali egli abbia ritenuto inattendibili le deposizioni della persona offesa.

Il mero richiamo alla circostanza che la ragazza non abbia reagito fisicamente o tentato la fuga si scontra con elementi probatori di segno contrario, ad esempio, gli indumenti intimi lacerati e il pianto a dirotto non appena denunciato l’accaduto.