La Cassazione sezione 3 con la sentenza numero 8647/2024 ha stabilito che l’assunzione della perizia in incidente probatorio implica l’esposizione orale del perito e il suo conseguente esame in udienza, nel contraddittorio delle parti, che dev’essere rinnovato in dibattimento ove ne sia fatta richiesta ex art. 468 cod. proc. pen., rientrando nelle legittime prerogative delle parti la possibilità di ottenere dal perito gli ulteriori chiarimenti che si rendano opportuni alla luce delle emergenze istruttorie acquisite dopo l’incidente probatorio.
Tuttavia, aggiunge la Suprema Corte, la mancata escussione del perito nominato nel corso dell’incidente probatorio e regolarmente inserito nella lista testimoniale della difesa fondatamente presti il fianco alle censure difensive va rilevato però che non tutte le violazioni di legge in materia probatoria portano alla nullità della sentenza, occorrendo dedurre come nel caso concreto il vizio lamentato abbia riverberato i suoi effetti sulla tenuta logica del ragionamento probatorio seguito dai giudici di merito
La cassazione premette che va in primo luogo chiarito che l’audizione del perito sull’accertamento richiestogli dal giudice procedente con la formulazione del quesito riveste valore centrale nel procedimento di formazione della prova posto che è solo attraverso di essa che le cognizioni tecnico scientifiche dell’ausiliario nominato entrano a far parte del processo quale parte integrante del compendio istruttorio.
Ciò è quanto si evince dalle disposizioni codicistiche del capo VI, Titolo II del Libro III e segnatamente dall’art. 227 che prevede, successivamente alla nomina e alla formulazione del quesito, che la relativa risposta venga data dal perito immediatamente, ovvero nel termine all’uopo richiesto, rispetto alla quale l’elaborato scritto da costui redatto, di carattere soltanto eventuale, svolge la funzione di supporto esplicativo alle conclusioni oralmente formulate.
La centralità della suddetta audizione che, svolgendosi nel dibattimento e dunque nella pienezza del contraddittorio, consente la sottoposizione al perito delle domande di chiarimento e dei rilievi ritenuti necessari dalle parti, è stata, del resto, sottolineata più volte dalla giurisprudenza che ha annoverato nell’ambito delle nullità di ordine generale, sia pure soggetta ai limiti di deducibilità e rilevabilità d’ufficio di cui all’art. 182 cod. proc. pen., il mancato esame del perito (ex multis Sez. 6, Sentenza n. 38157 del 26/09/2011, Rv. 250781).
Centralità questa che riveste, mutatis mutandis, anche la perizia disposta nel corso dell’incidente probatorio attesa la sua funzione anticipatoria, correlata ad indefettibili esigenze di formazione della prova, del dibattimento, come peraltro è confermato sul piano normativo dal richiamo operato dall’art. 401 cod. proc. pen. alle forme di assunzione stabilite per il processo ordinario.
È quindi indubbio, come già chiarito in una precedente sentenza della cassazione, che nell’incidente probatorio non può mancare il momento cruciale costituito dall’esposizione orale del perito e il conseguente esame delle parti: solo l’esposizione orale resa nel contraddittorio fra le parti, infatti, conferisce compiutezza alla prova, la rende conforme al modello dibattimentale e legittima l’inserimento degli atti nel fascicolo per il dibattimento (Sez. 1, Sentenza n. 44847 del 05/11/2008, Rv. 242192).
Ciò non toglie tuttavia che la prova acquisita anticipatamente si sia formata alla stregua di un quadro fattuale che può ben essere ridefinito nel giudizio, rientrando perciò nelle legittime prerogative delle parti la possibilità, nella prospettiva di prove che intende addurre, o alla stregua di emergenze formatesi dopo l’incidente probatorio, di richiedere al perito le conseguenti, necessarie valutazioni tecniche, così come, del pari, è consentito al giudice ottenere, trattandosi di prova entrata nel compendio istruttorio ma formatasi in sua assenza, tutti i chiarimenti ritenuti opportuni anche alla luce delle risultanze successivamente acquisite in dibattimento. La prova antecedentemente formatasi e, con essa la perizia, diventa in altri termini appannaggio delle parti del processo, potendo perciò il perito essere citato tanto dal PM quanto dalla difesa come testimone ai sensi dell’art. 468 cod. proc. pen., e dovendo la sua testimonianza essere ammessa, purché tempestivamente indicato nelle rispettive liste testimoniali, stante la sua astratta rilevanza sul tema di indagine.
Tanto chiarito in punto di diritto, occorre rilevare che nel caso di specie era stata disposta nel corso dell’incidente probatorio concernente l’audizione del minore una consulenza personologica su quest’ultimo con nomina da parte del Gip della dott.ssa D.D., la quale aveva ritenuto che il ragazzo presentasse competenze cognitive e un funzionamento psichico inferiore alla sua età, avendo mostrato un “atteggiamento globalmente superficiale e sommario“, accompagnato da una ridotta capacità argomentativa e pensiero non sempre coerente, “che non approfondisce e non si sofferma adeguatamente sulle cose”, tale da incidere sulle sue capacità mnestiche. Una volta incardinato il dibattimento, il Tribunale di Genova ha tuttavia disposto, nel rilevare l’assenza di specifiche risposte sulla capacità a deporre del minore, senza che d’altra parte il relativo quesito fosse stato mai posto alla psicologa nominata, una nuova perizia espressamente demandando al diverso ausiliario incaricato, dott.ssa C.C., l’accertamento, all’epoca dell’incidente probatorio e delle indagini, della capacità a testimoniare della p.o.
Sul quesito postole che, certamente non è riconducibile ad un’attività valutativa dell’operato del primo perito così come afferma inopinatamente il ricorso, quest’ultima ha dato risposta affermativa.
Orbene, se è inequivocabile che il primo accertamento concernente la cd. perizia personologica aveva ad oggetto un’indagine sulle condizioni socio-ambientali e sulle caratteristiche temperamentali del minore, laddove la verifica della capacità a testimoniare disposta con la seconda perizia involgeva la disamina della specifica attitudine del teste di recepire le informazioni, ricordarle e raccordarle, esaminata alla luce del complesso delle condizioni emozionali attinenti alla sua sfera interiore, del contesto e delle dinamiche dell’ambito familiare e sociale di riferimento, così come dei processi di rielaborazione delle esperienze vissute, tuttavia, il fatto che le due perizie concernessero due quesiti tra loro non pienamente sovrapponibili e che si fossero svolte in due distinte fasi processuali non autorizzava il giudice di merito ad escludere l’acquisizione della prova testimoniale richiesta dalla difesa, riducendo la prima perizia, legittimamente entrata a far parte del compendio istruttorio, ad un tamquam non esset a fronte della richiesta dell’escussione del perito dott.ssa D.D. ritualmente effettuata ai sensi dell’art. 468 cod. proc. pen.
Sebbene la mancata escussione del perito nominato nel corso dell’incidente probatorio e regolarmente inserito nella lista testimoniale della difesa fondatamente presti il fianco alle censure difensive, va, ciò nondimeno, rilevato che non tutte le violazioni di legge in materia probatoria portano alla nullità della sentenza, occorrendo dedurre come nel caso concreto il vizio lamentato abbia riverberato i suoi effetti sulla tenuta logica del ragionamento probatorio seguito dai giudici di merito. Quello che la difesa omette di chiarire è come nel caso concreto l’ausiliaria incaricata della perizia personologica del minore avrebbe potuto interferire sulla valutazione della sua capacità a deporre, dovendosi al contrario escludere, alla luce del quesito postole e della relazione a tal fine redatta, che tale accertamento fosse ricompreso nell’indagine demandatale: è stata infatti la riscontrata lacuna ad aver indotto il giudice di prime cure a disporre, nel corso del dibattimento, la seconda perizia su tale specifico quesito.
Il che induce necessariamente a concludere che qualunque cosa avesse detto la dott.ssa D.D., mai avrebbe potuto superare la specificità del quesito posto alla dott.ssa C.C. e a conferire perciò rilevanza alle sue conclusioni afferenti alla diversa verifica demandatale, ovverosia al quadro personologico complessivo della vittima.
