Bancarotta societaria: per risponderne è indispensabile avere concorso nel delitto societario presupposto da cui è derivato il dissesto o il suo aggravamento (di Vincenzo Giglio)

Cassazione penale, Sez. 5^, sentenza n. 10160/2024, udienza del 13 febbraio 2024, ha chiarito che nello schema del delitto di bancarotta societaria è richiesta la partecipazione nel delitto societario presupposto dal quale derivi il dissesto o anche solo l’aggravamento del dissesto.

Quindi, per commettere il delitto di cui all’art. 223, comma secondo, n. 1, L.F., occorre quantomeno concorrere nel delitto societario che ne rappresenta un elemento costitutivo; mentre non si può rispondere di un fatto commesso da altri.

È vero che integra il reato di bancarotta impropria la condotta dell’amministratore che, esponendo nel bilancio dati non corrispondenti al vero, eviti che si manifesti la necessità di procedere ad interventi di rifinanziamento o di liquidazione, in tal modo consentendo alla fallita la prosecuzione dell’attività di impresa con accumulo di ulteriori perdite negli esercizi successivi (Sez. 5, n. 42272 del 13/06/2014, Rv. 260394 – 01), ma questo significa solo che, una volta dichiarato il fallimento della società, l’amministratore che commette il reato di falso in bilancio è responsabile del delitto di bancarotta societaria quando a quel falso si riconnetta causalmente anche solo un aggravamento del dissesto.

Non vuol dire, invece, che l’amministratore risponde anche delle condotte di falso in bilancio perpetrate da altri dopo di lui.