Mancata fonoregistrazione delle dichiarazioni rese dalla persona offesa di reato di particolare impatto sociale ex art. 407, comma 2, lett. a) c.p.p.: conseguenze (di Riccardo Radi)

Le dichiarazioni e la loro fonoregistrazione sono funzionali a garantire la migliore decodifica dell’attendibilità del dichiarante e concorrono a comporre “l’evento dichiarativo” e sono utili per un migliore apprezzamento sia della attendibilità del dichiarante, che, della credibilità dei contenuti accusatori dallo stesso riversati nel procedimento.

La Cassazione sezione 2 con la sentenza numero 8016/2024 ha stabilito che la mancata fonoregistrazione delle dichiarazioni rese dalla persona offesa di reato di particolare impatto sociale ex art. 407, comma 2, lett. a). cod. proc. pen. non ne determina l’inutilizzabilità, non essendo tale sanzione espressamente prevista, né dà luogo a una nullità generale a regime intermedio, funzionale a garantire il diritto di difesa, potendo l’imputato contestare, nel giudizio di merito o nel corso dell’incidente cautelare, sia l’attendibilità di quanto dichiarato che la credibilità della fonte, ma il giudice è tenuto ad adottare, con riguardo a tali profili, una motivazione rafforzata.

Il ricorrente contestava la credibilità dei contenuti accusatori provenienti dalle persone offese sotto un duplice profilo:

(a) da un lato rilevava che le dichiarazioni non erano state “fonoregistrate”, in violazione di quanto previsto dagli artt. 357, comma 3-bis e 373, comma 2-bis del codice, come riformato dal d. lgs. n. 150 del 2022;

(b) dall’altro, deduceva che tale difetto di documentazione inciderebbe sulla valutazione di attendibilità delle testimonianze, che avrebbe dovuto essere particolarmente rigorosa e, dunque, supportata da elementi confermativi, che, invece, non sarebbero stati rilevati.

La Suprema Corte rileva che alla violazione dell’obbligo di “documentazione aggravata” (fonoregistrazione) delle sommarie informazioni testimoniali assunte nell’ambito dei procedimenti per i reati “ad alto impatto sociale”, indicati dall’art. 407, comma 2, lett. a) cod. proc. pen., non è espressamente associata alcuna sanzione, né di nullità, né tantomeno di inutilizzabilità (artt. 357, comma 3-bis e 373, comma 2-bis novellati dalla c.d. “riforma Cartabia”).

La sanzione della inutilizzabilità è stata invece prevista dagli artt. 273, comma 2-quater e 357, comma 3-ter cod. proc. pen. in relazione alla violazione dell’obbligo di documentazione aggravata delle dichiarazioni di minori, infermi di mente e persone vulnerabili.

La scelta del legislatore di non prevedere alcuna sanzione processuale per la violazione dell’obbligo di documentazione aggravata previsto per i reati ad “alto impatto sociale” indicati dall’art. art. 407, comma 2, lett. a) indirizza l’interprete verso la esclusione della inutilizzabilità delle dichiarazioni non documentate.

Mentre nel caso della raccolta delle dichiarazioni dei vulnerabili la documentazione aggravata è stata considerata “strutturante” lo statuto della prova, al punto che per la sua violazione è stata prevista l’inutilizzabilità delle dichiarazioni non documentate, nel caso delle informazioni raccolte nei procedimenti ad “alto impatto sociale” previsti dall’art. 407, comma 2, lett. a) la fonoregistrazione pur obbligatoria, non concorre a strutturare il paradigma normativo della prova, dato che alla sua violazione non è correlata alcuna sanzione.

Tanto premesso, occorre verificare quali siano le conseguenze della omissione della fonoregistrazione.

Una questione, per certi versi analoga, è stata già affrontata in relazione alla omissione di adempimenti imposti per la raccolta della prova dichiarativa alla cui violazione il legislatore non ha associato alcuna sanzione.

Si tratta della violazione dell’obbligo di assumere le dichiarazioni dei vulnerabili con la presenza di un esperto in psicologia infantile, obbligo, anche questo, previsto, ma non corredato da alcuna sanzione.

In tale caso è stato affermato che l’inosservanza della disposizione di cui all’art. 351, comma 1-ter, cod. proc. pen., che prevede l’obbligo della presenza dell’esperto, non comporta la nullità delle dichiarazioni assunte, ma può assumere rilievo sia ai fini di una responsabilità disciplinare, che ai fini della valutazione di attendibilità dei contenuti dichiarativi (Sez. 3, n. 3651 del 10/12/2013, dep. 2014, R., Rv. 259088 – 01).

Tale scelta ermeneutica si ritiene “esportabile” anche in relazione alla violazione dell’obbligo di fonoregistrazione delle dichiarazioni raccolte nei procedimenti relativi a reati “ad alto impatto sociale”: la documentazione è, infatti, funzionale a garantire la migliore decodifica dell’attendibilità, attraverso la predisposizione di un supporto fonico che consenta di apprezzare meglio la relazione tra intervistato ed intervistatore, e di conoscere non solo i contenuti della dichiarazione, ma anche le pause, le inflessioni, ovvero tutti gli elementi che concorrono a comporre “l’evento dichiarativo” e che sono utili per un migliore apprezzamento sia della attendibilità del dichiarante, che, della credibilità dei contenuti accusatori dallo stesso riversati nel procedimento..

Si ritiene, cioè, che alla violazione dell’obbligo di fonoregistrazione delle dichiarazioni assunte nell’ambito dei procedimenti per i reati ad alto impatto sociale indicati dall’art. 407, comma 2, lett. a) cod. proc. pen. prevista dagli artt.357, comma 3-bis, 373, comma 2-bis, cod. proc. pen. non consegua l’ “inutilizzabilità” delle dichiarazioni, dato che la sanzione non risulta espressamente prevista, il che indica la scelta del legislatore di non ritenere la documentazione aggravata un elemento che struttura lo statuto di tale prova, non consegua alcuna nullità di “natura generale a regime intermedio“, ipoteticamente riconducibile alla violazione del diritto di difesa, tenuto conto che l’accusato può sempre contestare sia la attendibilità della dichiarazione, che la credibilità dei suoi contenuti, sia nel corso dell’incidente cautelare, come in questo caso, sia nell’eventuale processo che si celebra con il rito abbreviato, sicché non è rinvenibile alcuna violazione delle prerogative difensive.

La violazione dell’obbligo di fonoregistrazione genera tuttavia in capo al giudice che apprezza la dichiarazione (sia nell’incidente cautelare che nei procedimenti a prova contratta) un onere di motivazione “aggravata”, sia in ordine alla attendibilità del dichiarante, che alla efficacia dimostrativa dei contenuti della dichiarazione.

Il tribunale, in coerenza con tali indicazioni, legittimamente respingeva l’eccezione di inutilizzabilità delle dichiarazioni non fonoregistrate.