Riforma in appello di sentenza dichiarativa di estinzione del reato o improcedibilità e rinnovazione dell’istruzione dibattimentale (di Riccardo Radi)

La Cassazione sezione 2 con la sentenza numero 4780/2024 ha stabilito che il disposto di cui all’art. 604, comma 6, cod. proc. pen. non prevede l’obbligo di rinnovazione dell’istruzione dibattimentale, ma attribuisce al giudice la facoltà discrezionale di disporla, dovendosi poi distinguere il caso in cui la sentenza di primo grado dichiarativa dell’estinzione del reato o dell’improcedibilità sia intervenuta antecedentemente allo svolgimento dell’istruttoria dibattimentale da quello in cui tale sentenza sia stata pronunciata all’esito di essa.

Fatto

Con sentenza del 19 dicembre 2022 la Corte di appello di Firenze, in riforma della sentenza del Tribunale di Grosseto, impugnata dalla parte civile, condannava D.E. al risarcimento dei danni in favore della parte civile, da liquidare in separata sede, ritenendo che erroneamente il primo giudice avesse valutato l’assenza della persona offesa all’udienza del 7 novembre 2016 quale remissione tacita della querela.

La difesa lamenta violazione di legge, in ordine al disposto degli artt. 573, 603, comma 4 e 604, comma 6 del codice di rito.

La Corte di appello ha pronunciato una condanna, sia pure ai soli effetti civili, sulla base di una istruttoria svoltasi in primo grado incompleta e parziale, mentre avrebbe dovuto disporre d’ufficio la rinnovazione del dibattimento consentendo alla ricorrente di spiegare le proprie difese.

Decisione

La Suprema Corte rileva che nella fattispecie concreta è applicabile il disposto, invocato nel ricorso, dell’art. 604, comma 6, del codice di rito, secondo il quale “Quando il giudice di primo grado ha dichiarato che il reato è estinto o che l’azione penale non poteva essere iniziata o proseguita, il giudice di appello, se riconosce erronea tale dichiarazione, ordina, occorrendo, la rinnovazione del dibattimento e decide nel merito”.

Tale disposizione non prevede un obbligo di rinnovazione dell’istruzione dibattimentale, ma attribuisce al giudice la facoltà discrezionale di disporla, come chiaramente desumibile dalla presenza del verbo «occorrendo» (in questo senso v. Sez. 2, n. 12416 del 19/02/2020, Rv. 279058-01, in un caso in cui la Corte di appello aveva riformato una sentenza di estinzione del reato per prescrizione, condannando l’imputato al risarcimento del danno in favore della parte civile).

Sul punto va ricordata la pronuncia (ordinanza n. 316 del 2002) con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 604, comma 6, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, osservando che detta norma non comporta «alcuna incongrua privazione di un grado di giudizio di merito, in quanto la completa trattazione del merito è assicurata in grado di appello dalla rinnovazione del dibattimento, quando la sentenza di improcedibilità è intervenuta prima che si sia dato corso all’istruzione dibattimentale, ovvero in primo grado, quando la sentenza di improcedibilità è pronunciata in esito all’istruzione dibattimentale e alla discussione sul merito» e che, in tale seconda ipotesi, «non è consentita una nuova fase di istruzione dibattimentale se non nei ristretti limiti previsti in via generale dall’art. 603 cod. proc. pen.».

Conseguentemente non risulta leso il diritto di difesa dell’imputato né sussiste alcuna disparità di trattamento tra imputati a seconda del momento in cui venga pronunciata la sentenza di improcedibilità o di estinzione del reato.

Nel caso di specie, in primo grado era stata svolta la istruzione dibattimentale e la Corte di appello ha ritenuto raggiunta la piena prova della responsabilità della ricorrente, sia pure ai soli fini civili, per i fatti illeciti ascrittile, sulla base delle precise testimonianze del querelante e dei due Carabinieri della stazione di xxx.