Associazione di narcotraffico per fatti di lieve entità (di Vincenzo Giglio)

Cassazione penale, Sez. 4^, sentenza n. 10670/2024, udienza del 20 febbraio 2024, ha delineato le caratteristiche strutturali dell’associazione finalizzata al traffico di stupefacenti per fatti di lieve entità.

Premesso che il reato di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti costituita al fine di commettere fatti di lieve entità ai sensi dell’art. 74, comma 6, d.P.R. n. 309 del 1990 costituisce fattispecie autonoma di reato e non mera ipotesi attenuata del reato di cui all’art. 74, comma 1 (Sez. U., n. 34475 del 23/6/2011, Rv. 250352; sez. 3, n. 44837 del 6/272018, Rv. 274696), la stessa è configurabile a condizione che i sodali abbiano programmato esclusivamente la commissione di fatti di lieve entità, predisponendo modalità strutturali e operative incompatibili con fatti di maggiore gravità e che, in concreto, l’attività associativa si sia manifestata con condotte tutte rientranti della previsione dell’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 (sez. 6, n. 1642 del 9/10/2019, Rv. 278098, in cui la Corte ha confermato la condanna per l’associazione minore, evidenziando che il sodalizio si riforniva di eroina, sempre presso gli stessi fornitori, per quantitativi non eccedenti i 100 grammi per volta, in quanto non aveva capacità finanziaria per acquisti maggiori, che non spacciava sostanze di tipo diverso, che non aveva, sul territorio di riferimento, una posizione di controllo del mercato, che presentava un organigramma estremamente ridotto e che gli associati erano già stati condannati in primo grado per fatti di droga di lieve entità).

In altri termini, ai fini d’interesse, non è sufficiente considerare la natura dei singoli episodi di cessione accertati in concreto, ma occorre valutare il momento genetico dell’associazione, nel senso che essa deve essere stata costituita per commettere cessioni di stupefacente di lieve entità, e le potenzialità dell’organizzazione, con riferimento ai quantitativi di sostanze che il gruppo è in grado di procurarsi (Sez. 3, n. 44837 del 6/2/2018, RV. 274696).