È irrilevante il comportamento del lavoratore che ha violato le direttive impartite in caso di totale assenza di sicurezza sul luogo di lavoro.
La Cassazione sezione 4 con la sentenza numero 12326 depositata il 26 marzo 2024 ha stabilito che deve essere confermata la condanna per omicidio colposo a carico del datore di lavoro dopo l’infortunio mortale al dipendente dovendosi ritenere irrilevante la violazione delle direttive impartite da parte del lavoratore, avendo egli compiuto un’attività espressamente vietata: qualora l’evento sia riconducibile alla violazione di una molteplicità di disposizioni in materia di prevenzione e sicurezza del lavoro, il comportamento del lavoratore che abbia disapplicato elementari norme di sicurezza non può considerarsi eccentrico o esorbitante dall’area di rischio propria del titolare della posizione di garanzia, in quanto l’inesistenza di qualsiasi forma di tutela determina un ampliamento della stessa sfera di rischio fino a ricomprendervi atti il cui prodursi dipende dall’inerzia del datore di lavoro.
