Revoca della patente di guida quando non sono state contestate le circostanze previste ai commi secondo e terzo della fattispecie di omicidio stradale (di Riccardo Radi)

La Cassazione sezione 4 con la sentenza numero 11582/2024 si è soffermata in punto di modalità di applicazione della sanzione accessoria della revoca della patente di guida in relazione al vigente testo dell’art.222, comma 2, d.lgs. 30/04/1992, n.285.

Fatto

Con la sentenza impugnata il Giudice dell’Udienza Preliminare del Tribunale di Potenza ha applicato nei confronti di V.C., ai sensi degli artt. 444 e ss., cod. proc. pen., la pena di un anno e sette mesi di reclusione, con beneficio della non menzione e della sospensione condizionale, in ordine al reato previsto dall’art.589-bis, comma 7, cod. pen., contestualmente disponendo, ai sensi dell’art. 222, comma 2, d.lgs. n.285/1992, la sanzione amministrativa della revoca della patente di guida.

Decisione

La Suprema Corte premette che per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 88 del 2019, è stato escluso qualsiasi automatismo nella revoca della patente di guida qualora non siano state contestate le circostanze previste ai commi secondo e terzo dell’art. 589-bis cod. pen.

Porsi alla guida in stato di ebbrezza alcolica (oltre la soglia di tasso alcolemico prevista dal secondo e dal terzo comma sia dell’art. 589-bis, sia dell’art. 590-bis cod. pen.) o sotto l’effetto di stupefacenti costituisce un comportamento altamente pericoloso per la vita e l’incolumità delle persone, posto in essere in spregio del dovuto rispetto di tali beni fondamentali.

Pertanto, si giustifica una radicale misura preventiva per la sicurezza stradale consistente nella sanzione amministrativa della revoca della patente nell’ipotesi sia di omicidio stradale, sia di lesioni personali gravi o gravissime.

Al di sotto di questo livello vi sono comportamenti pur gravemente colpevoli, ma in misura inferiore sicché non è compatibile con i principi di eguaglianza e proporzionalità la previsione della medesima sanzione amministrativa.

In tal caso, l’automatismo della sanzione amministrativa più non si giustifica e deve cedere alla valutazione individualizzante del giudice.

Per effetto di tali argomentazioni, deve ritenersi che il giudice che, in assenza delle circostanze aggravanti della guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, applichi la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida, in luogo di quella, più favorevole, della sospensione, debba dare conto, in modo puntuale, delle ragioni che lo hanno indotto a scegliere il trattamento più sfavorevole sulla base dei parametri di cui all’art. 218, comma 2, d.lgs. n.285/1992 (Sez. 4, n. 13882 del 19/02/2020, Rv. 279139; Sez. 4, n. 13747 del 23/03/2022, Rv. 283022).

Difatti, i predetti parametri sono quelli rilevanti anche ai fini della determinazione della durata della sospensione della patente di guida (cosi Sez. 4, n. 55130 del 09/11/2017, Rv. 271661, la quale ha argomentato che “Nei casi di applicazione da parte del giudice della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, previsti dall’art. 222 cod. strada, la determinazione della durata di tale sospensione deve essere effettuata non in base ai criteri di cui all’art. 133 cod. proc. pen., ma in base ai diversi parametri di cui all’art. 218, comma 2, cod. strada, sicché le motivazioni relative alla misura della sanzione penale e di quella amministrativa restano tra di loro autonome e non possono essere raffrontate ai fini di un’eventuale incoerenza o contraddittorietà intrinseca del provvedimento“); conseguendone che e necessaria una distinta e puntuale motivazione, diversa rispetto a quella attinente al trattamento sanzionatorio penale, in ordine agli specifici parametri costituiti dall’entità del danno apportato, dalla gravità della violazione commessa, nonché dal pericolo che l’ulteriore circolazione potrebbe cagionare.

Nel caso di specie, deve quindi rilevarsi come la specifica motivazione sul punto – resa necessaria dalla citata sentenza della Corte costituzionale e dalla sua applicazione in ordine ai rapporti processuali pendenti – sia stata del tutto omessa da parte del giudice procedente, il quale ha semplicemente argomentato sulla scorta della dedotta conseguenza “di diritto” della predetta sanzione amministrativa, in assenza di qualsiasi concreta valutazione condotta alla luce dei predetti parametri.

Sulla base di tali considerazioni, il ricorso va accolto con conseguente trasmissione degli atti al Tribunale di Potenza, affinché provveda a motivare in ordine alla sussistenza dei presupposti per l’applicazione della sanzione amministrativa della revoca della patente di guida.

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