Circolazione stradale e definizione della precedenza di fatto da parte della cassazione (di Riccardo Radi)

La Cassazione sezione 4 con la sentenza numero 11823/2024 ha ricordato che in tema di circolazione stradale, la cosiddetta precedenza di fatto, sussiste soltanto nei casi in cui il veicolo si presenti all’incrocio con tanto anticipo da consentirgli di  effettuarne l’attraversamento senza che si verifichi la collisione e senza che il conducente, cui spetta la precedenza di diritto, sia costretto ad effettuare manovre di emergenza, o a rallentare, oltre i limiti richiesti dalla presenza del crocevia o, addirittura, a fermarsi.

Tale situazione non ricorre nel caso di specie, come è evidente dalla ricostruzione della dinamica del sinistro operata dai giudici di merito, ove l’imputato, come ricostruito nella sentenza di primo grado, richiamata dalla sentenza della Corte di appello, occupò il centro carreggiata senza neanche prestare la necessaria attenzione ai veicoli che stavano provenendo dalla sua sinistra e che avevano la precedenza di diritto.

Invero in tema circolazione stradale, la cosiddetta precedenza di fatto, tema sul quale i giudici di merito si sono ampiamente confrontati, è ravvisabile quando il conducente del veicolo tenuto a cedere la precedenza nell’impegnare un crocevia usa la prudenza e diligenza necessarie ad eseguire in sicurezza la manovra di attraversamento, non potendo fare affidamento sul fatto che i veicoli favoriti siano a loro volta gravati dall’obbligo di rallentare in prossimità dell’incrocio, giacché l’eccessiva velocità di questi ultimi, se non costituisce un fatto sopravvenuto, può rappresentare soltanto una causa concorrente dell’incidente eventualmente occorso, di per sé non sufficiente ad escludere la responsabilità dello stesso conducente (Sez. 4, Sentenza n. 53304 del 2016, Sez. 4, 8.7.2009, 240900; 28.9.2009, rv 244886).

Invero tale principio costituisce temperamento al principio dell’affidamento incolpevole, e impone a ciascun utente della strada di tenere in debita considerazione l’eventuale altrui imprudenza, quando la stessa rientri nei limiti della prevedibilità e, soprattutto, come nel caso in specie, tale onere si intersechi con obblighi di prudenza, circospezione e cautela derivanti dalla manovra di svolta a sinistra da intraprendere, con provenienza da strada secondaria e gravata da obbligo di precedenza.