Costituzione di una nuova organizzazione mafiosa: indici rivelatori (di Vincenzo Giglio)

Cassazione penale, Sez. 5^, sentenza n. 10890/2024, udienza del 15 febbraio 2024, ha precisato che la costituzione di una nuova organizzazione di tipo mafioso, alternativa ed autonoma rispetto ai gruppi storici, può essere desunta da indicatori fattuali come le modalità con cui sono commessi i delitti-scopo, la disponibilità di armi e il conflitto con le tradizionali associazioni operanti sul territorio, purché detti indici denotino la sussistenza delle caratteristiche di stabilità e di organizzazione che dimostrano la reale capacità di intimidazione del vincolo associativo e la condizione di omertà e di assoggettamento che ne deriva (Sez. 6, n. 6933 del 04/07/2018, dep. 2019, Rv. 275037 – 01; Sez. 6, n. 27094 del 01/03/2017, Rv. 270736 – 01).

Inoltre, come hanno sottolineato le Sezioni unite nella pronuncia “Cinalli”, in tema di associazione per delinquere, è consentito al giudice, pur nell’autonomia del reato mezzo rispetto ai reati fine, dedurre la prova dell’esistenza del sodalizio criminoso dalla commissione dei delitti rientranti nel programma comune e dalle loro modalità esecutive, posto che, attraverso essi, si manifesta in concreto l’operatività dell’associazione medesima (Sez. U, n. 10 del 28/03/2001, Cinalli, Rv. 218376 – 01).