Corruzione propria: elementi costitutivi (di Riccardo Radi)

La Cassazione penale sezione 6 con la sentenza n. 11728 depositata il 20 marzo 2024 ha ribadito che ai fini della configurabilità del delitto di corruzione propria, non è sufficiente che risulti provata la dazione o la promessa del denaro o dell’utilità in favore del pubblico ufficiale o del terzo, essendo, invece, necessario che detta utilità trovi la sua causa nel compimento dell’atto contrario ai doveri di ufficio, rappresentando l’adempimento del patto corruttivo.

La Suprema Corte ha sottolineato che l’accettazione da parte del pubblico agente di una indebita remunerazione per l’esercizio di un potere discrezionale non implica necessariamente l’integrazione del delitto di corruzione propria, dovendosi accertare che egli, violando le regole che disciplinano l’esercizio del potere, abbia pregiudizialmente inteso realizzare l’interesse del privato corruttore, sicché, qualora l’atto compiuto abbia comunque perseguito l’interesse pubblico tipizzato dalla norma attributiva del potere, e non sia stato violato alcun dovere specifico, è configurabile li delitto di corruzione per l’esercizio della funzione (così, da ultimo, Cass. pen., sez. VI, 24 maggio 2023, n. 44142).

Ai fini della configurabilità della corruzione propria è, dunque, necessario, in primo luogo, considerare le regole sottese all’esercizio dell’attività discrezionale e verificare:
a) se l’atto sia posto in essere in violazione delle specifiche regole che disciplinano l’esercizio del potere discrezionale;

b) se l’interesse pubblico sia stato in concreto condizionato dalla “presa in carico” dell’interesse del privato corruttore (Cass. pen., sez. VI, 10 novembre 2020, n. 1594).
Quanto, infine, al tentativo di corruzione questo presuppone, data la struttura bilaterale del reato, che alla parziale realizzazione dell’iter criminis abbiano partecipato entrambi i soggetti, i quali venendo a contatto abbiano intrapreso – senza concluderle – trattative sul mercimonio.

In particolare, in tema di corruzione su proposta dello stesso pubblico ufficiale, per la configurabilità del predetto reato, si richiede che tale proposta non venga senz’altro respinta in modo da dare origine alle trattative poi non concluse (Cass. pen., sez. VI, 10 febbraio 1984, n. 3056).