Ne bis in idem e concorso formale di reati (di Vincenzo Giglio)

Cassazione penale, Sez. 3^, sentenza n. 10239/2024, udienza del 29 febbraio 2024, ha ricordato che, ai fini della preclusione connessa al principio del ne bis in idem, l’identità del fatto sussiste quando vi sia corrispondenza storico-naturalistica nella configurazione del reato, considerato in tutti i suoi elementi costitutivi (condotta, evento, nesso causale) e con riguardo alle circostanze di tempo, di luogo e di persona (Sez. U, n. 34655 del 28/06/2005, Donati e a., Rv. 231799).

La preclusione non opera, invece ove tra i fatti già irrevocabilmente giudicati e quelli ancora da giudicare sia configurabile un’ipotesi di concorso formale di reati, potendo in tal caso la stessa fattispecie essere riesaminata sotto il profilo di una diversa violazione di legge, fatta salva l’ipotesi in cui nel primo giudizio sia stata dichiarata l’insussistenza del fatto o la mancata commissione di esso da parte dell’imputato, poiché in questo caso l’evento giuridico considerato successivamente si pone in rapporto di inconciliabilità logica con il fatto già giudicato (Sez. 3, n. 50310) del 18/09/2014, Rv. 261516; Sez. 3, n. 25141 del 15/04/2009, Rv. 243908).

Quanto ai rapporti tra reato associativo e reati-fine, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, non può invocarsi il principio del ne bis in idem quando la partecipazione all’associazione venga desunta anche dalla commissione di altro reato per il quale sia già intervenuta condanna definitiva – ovvero, reciprocamente, quando il giudicato sia sceso sul delitto associativo e si proceda separatamente per il reato-fine – in quanto l’inammissibilità di un secondo giudizio impedisce al giudice di procedere contro lo stesso imputato per il medesimo fatto, già giudicato con sentenza irrevocabile, ma non gli preclude di prendere in esame lo stesso fatto storico e di valutarlo liberamente ai fini della prova di un diverso reato (Sez. 1, n. 31828 del 20/06/2018, dep. 2019, Rv. 276719-02; Sez. 2, n. 26725 del 01/03/2013, Rv. 256724).