Bancarotta e patteggiamento: la preclusione delle pene accessorie (di Riccardo Radi)

La Cassazione sezione 5 con la sentenza numero 10896/2024 ha ricordato che l’applicazione delle pene accessorie fallimentari, nell’ambito di una sentenza di applicazione di pena detentiva non superiore a due anni, configura appunto trattamento sanzionatorio illegale.

Il ricorso contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti è consentito in limitati casi, tra i quali rientra quello dell’applicazione di una pena illegale (art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.).

L’applicazione delle pene accessorie fallimentari, nell’ambito di una sentenza di applicazione di pena detentiva non superiore a due anni, configura appunto trattamento sanzionatorio illegale: «In tema di bancarotta fraudolenta, il patteggiamento di una pena detentiva non superiore ai due anni preclude l’applicazione delle pene accessorie obbligatorie per legge, non rientrando il reato di cui all’art. 216 L.F. tra le eccezioni previste dall’art. 445, comma 1-ter, cod. proc. pen., introdotto dall’art. 1, comma 4, lett. e) della legge 9 gennaio 2019, n. 3 (Sez. 5, n. 10988 del 28/11/2019, dep. 2020, Rv. 278882).