Pene sostitutive brevi: il programma di trattamento per i LPU non è un onere dell’imputato (di Riccardo Radi)

La Cassazione sezione 2 con la sentenza numero 11079 depositata il 15 marzo 2024 ha stabilito che in tema di pene sostitutive di pene detentive brevi il rinvio dell’udienza e la correlata sospensione del procedimento, previsti come esercizio di una facoltà da parte del giudice della cognizione dall’articolo 545-bis, comma primo, Cpp, possono assumere carattere vincolato ove il giudice reputi necessario acquisire informazioni utili a valutare l’adeguatezza della pena sostitutiva oppure quando avendo già valutato come adeguata la pena sostitutiva, debba provvedere all’elaborazione o all’integrazione del programma di trattamento.

La Suprema Corte ha sottolineato che la predisposizione del programma di trattamento da parte dell’imputato non è prevista dalla legge come condizione di ammissibilità della richiesta di sostituzione della pena, diversamente da quanto disposto dall’articolo 464-bis, comma 4, Cpp in tema di sospensione del procedimento con messa alla prova che prevede, per l’appunto, che all’istanza sia allegato il programma di trattamento elaborato d’intesa con l’ufficio di esecuzione penale esterna o, quanto meno, la richiesta della sua elaborazione all’ufficio di esecuzione penale esterna, quali requisiti di ammissibilità dell’istanza di sospensione.