Riciclaggio: requisiti per la configurabilità dell’aggravante della commissione del fatto nell’esercizio di un’attività professionale (di Riccardo Radi)

La Cassazione sezione 2 con la sentenza numero 1309/2024 ha stabilito che, in tema di riciclaggio, per la configurabilità dell’aggravante della commissione del fatto nell’esercizio di un’attività professionale non assumono rilievo le sole attività per il cui esercizio è richiesta una speciale abilitazione o l’iscrizione a un particolare albo, ma qualsiasi attività economica o finanziaria diretta a creare nuovi beni e servizi o finalizzata allo scambio e alla distribuzione di beni nel mercato del consumo.

La Suprema Corte nel caso di specie ha ritenuto sussistente l’aggravante nei confronti di un soggetto che svolgeva l’attività professionale, estranea al settore finanziario, di imprenditore viticolo.

Ricordiamo il precedente che ha indicato che in tema di delitto di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, ai fini della configurabilità della circostanza aggravante relativa alla professionalità dell’attività svolta, prevista dall’art. 648-ter, comma secondo, cod. pen., non rilevano esclusivamente le attività per il cui esercizio è richiesta l’iscrizione ad un particolare albo o una speciale abilitazione, ma qualunque attività economica o finanziaria diretta a creare nuovi beni e servizi o allo scambio e distribuzione di beni nel mercato del consumo (Cassazione sezione 2 sentenza numero 3026/2017).