Strepitus fori e indennizzo per ingiusta detenzione: criteri e calcolo per il riconoscimento (di Riccardo Radi)

La Cassazione sezione 4 con la sentenza numero 9192/2024 ci permette di esaminare in maniera pratica l’incidenza del clamore mediatico sul calcolo dell’indennizzo per l’ingiusta detenzione subita.

Fatto

Con l’ordinanza indicata in epigrafe la Corte d’appello di Napoli ha accolto la domanda di riparazione per ingiusta detenzione formulata da C. G., in relazione alla misura cautelare degli arresti domiciliari applicata dal GIP presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – per il delitto previsto dall’art. 353 cod. pen. – nel periodo compreso tra il 15/03/2017 e il 05/04/2017, data nella quale l’ordinanza era stata annullata dal Tribunale del riesame per difetto di gravità indiziaria con successiva emissione di decreto di archiviazione.

La Corte d’appello, quale giudice adito ai sensi dell’art.315 cod. proc. pen., ha osservato che si verteva in un’ipotesi di ingiustizia c.d. formale della detenzione in relazione all’art.314, comma 2, cod. proc. pen., atteso il riconoscimento postumo del difetto di gravità indiziaria.

In tema di liquidazione dell’indennizzo, la Corte ha ritenuto riconoscibile al ricorrente una somma pari a euro 235,82/2 moltiplicata per i giorni di detenzione per un importo finale di euro 2.594,02; ha ritenuto altresì di riconoscere un ulteriore somma in considerazione del documentato strepitus fori, attestato dagli articoli di stampa allegati all’istanza e della sofferenza d’animo conseguente all’originaria sospensione dalle mansioni lavorative e al successivo trasferimento ad altro ufficio, cui era seguita la ricollocazione in quello di provenienza dopo un anno, giungendo quindi al riconoscimento di una somma finale pari a euro 5.000,00.

Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Ministero dell’Economia e delle Finanze, articolando un unitario motivo di impugnazione; con il quale ha dedotto la violazione dell’art.314, comma 1, cod. proc. pen. in ordine al mancato assolvimento dell’onere probatorio riguardo alla misura dell’indennizzo.

Decisione

In riferimento al tema controverso in questa sede sulla base del motivo di ricorso, va premesso che, in tema di riparazione per ingiusta detenzione, il riferimento al criterio aritmetico – che risponde all’esigenza di garantire un trattamento tendenzialmente uniforme, nei diversi contesti territoriali – non esime il giudice dall’obbligo di valutare le specificità, positive o negative, di ciascun caso e, quindi, di integrare opportunamente tale criterio, innalzando ovvero riducendo il risultato del calcolo aritmetico per rendere la decisione più equa possibile e rispondente alle differenti situazioni sottoposte al suo esame (Sez. 4, 10/11/2020, n.32891, RV. 280072) e che, anzi, l’individualizzazione dell’indennizzo sulla base delle concrete circostanze del caso di specie assume carattere doveroso per il giudice del merito, all’esito della dovuta valutazione delle eventuali specificità positive o negative della fattispecie concreta (Sez. 4, 11/1/2019, n.18361, RV. 276259).

Dovendosi altresì evidenziare che il controllo sulla congruità della somma liquidata a titolo di riparazione è sottratto al giudice di legittimità, che può soltanto verificare se il giudice di merito abbia logicamente motivato il suo convincimento e non sindacare la sufficienza o insufficienza dell’indennità riconosciuta, a meno che, discostandosi sensibilmente dai criteri usualmente seguiti, lo stesso giudice non abbia adottato criteri manifestamente arbitrari o immotivati ovvero abbia liquidato in modo simbolico la somma dovuta (Sez. 4, 4/3/2015, n.24225, RV. 263721; Sez. 4, 2/7/2021, n.27474, RV. 281513 – 02).

In riferimento specifico alla sussistenza del parametro individualizzante rappresentato dallo strepitus fori, dovuta al clamore delle accuse, consistente nell’impossibilità di contenere la risonanza della notizia, va sottolineato che per potersi ritenere sussistente il medesimo occorre che, la sua diffusione esorbiti del tutto dalle comuni modalità di informazione, connotandosi sia per la capacità di raggiungere un largo pubblico, che per l’assertività della notizia nel senso della responsabilità penale dell’interessato.

In questo caso si realizza, infatti, quel clamore mediatico che impone la considerazione di aggiustamenti all’indennità di equa riparazione aritmeticamente calcolata; essendo chiaro, altresì, che per realizzarsi un danno del quale tenere conto in sede di liquidazione dell’equa riparazione, ancorché sia possibile, nell’ipotesi di realtà di piccole dimensioni, come quella in cui la vicenda si è verificata, fare ricorso a presunzioni e massime di esperienza, è necessario che l’ingiusta detenzione abbia una durata tale da indurre nel pubblico – o qui nella cittadinanza- il convincimento dell’effettivo coinvolgimento dell’interessato (Sez. 4, n. 2624 del 13/11/2018, Rv. 275193).

Il tutto fermo restando che è necessario che le doglianze fatte valere in ordine alle conseguenze personali siano non solo allegate, ma circostanziate e corroborate da elementi che inducano a ritenere la fondatezza di un rapporto con la carcerazione subita (Sez. 3, n. 17408 del 30/03/2023, Rv. 284496).

Nel caso di specie, deve ritenersi che la Corte territoriale si sia adeguatamente confrontata con i predetti principi e che – nello specifico punto attinente al riconoscimento di una somma ulteriore rispetto a quella determinata a titolo matematico in relazione al parametro dello strepitus fori – non sia formulabile alcuna censura di illogicità.

Difatti, la Corte ha pregiudizialmente dato atto che il ricorrente aveva – non solo allegato – ma anche adeguatamente circostanziato la sussistenza del pregiudizio suddetto mediante la produzione di articoli di stampa locali nonché di altri pubblicati sul web e quindi potenzialmente idonei a raggiungere un numero indeterminato di persone.

D’altra parte, la sussistenza di un pregiudizio riconoscibile a tale titolo non poteva neanche ritenersi smentita – alla luce dei principi predetti – dal dato della durata della detenzione, comunque protrattasi per un periodo superiore ai venti giorni e corrispondenti a quello intercorso tra l’esecuzione della misura e la pronuncia del Tribunale del riesame.

Pertanto, anche considerando la minima misura in termini assoluti e percentuali dell’aumento della misura aritmetica dell’indennizzo (maggiorato anche in riferimento alla ulteriore voce di danno relativo al profilo lavorativo), deve ritenersi che la decisione della corte di merito si sia attenuta ai principi sopra richiamati.