Cassazione penale, Sez. 2^, sentenza n. 9966/2024, camera di consiglio del 16 febbraio 2023, ricorda che ai sensi dell’art. 464-quater, comma 4, cod. proc. pen., il giudice “può integrare o modificare il programma di trattamento, con il consenso dell’imputato“.
Secondo la costante giurisprudenza di legittimità, tale consenso deve ritenersi vincolante, sia alla luce dell’inequivoco tenore della disposizione, sia in considerazione della struttura dell’istituto, che è rimesso all’iniziativa dell’imputato e nell’ambito del quale il programma di trattamento deve essere elaborato di intesa con l’UEPE.
Deve dunque ritenersi che, in caso di mancato consenso alle modifiche o integrazioni, il programma, come elaborato d’intesa tra l’imputato richiedente e l’UEPE, non possa essere modificato, sicché il giudice dovrà decidere su di esso nella sua originaria formulazione (così, Sez.3^, sentenza n. 5874/2018, Rv. 272006).
Il giudice, salva la valutazione di inidoneità, può modificare il programma elaborato col consenso dell’imputato, ma non può introdurre prescrizioni più gravose senza il suo consenso (tra le tante, Sez. 4^, sentenza n. 481/2022, Rv. 282563).
Ed ancora, in un caso sovrapponibile a quello oggetto di ricorso, è stato statuito che è illegittimo il provvedimento con cui il giudice modifichi il programma di trattamento elaborato ai sensi dell’art. 464-bis, comma 2, cod. proc. pen., introducendo un obbligo risarcitorio in difetto di consenso dell’imputato, trattandosi di un istituto rimesso ex lege all’esclusiva iniziativa di quest’ultimo (Sez. 5^, sentenza n. 4761/2020, Rv. 278306).
