Locare un immobile ad una prostituta, con la consapevolezza che ivi eserciterà il meretricio, non integra il reato di favoreggiamento della prostituzione.
La Cassazione sezione 3 con la sentenza numero 2056/2024 ha stabilito che la locazione di un immobile a una prostituta a un canone maggiorato non integra, per ciò solo, il delitto di favoreggiamento della prostituzione, in quanto non incide favorevolmente sullo svolgimento di detta attività, potendo, invece, costituire un maggiore ostacolo all’ottenimento dell’abitazione.
Sul punto la Cassazione si era già espressa stabilendo che non integra il reato di favoreggiamento della prostituzione la cessione in locazione di un appartamento, a prezzo di mercato, pur nella consapevolezza che ivi si eserciterà la prostituzione, a meno che vengano fornite prestazioni accessorie che vadano oltre il mero aiuto alla persona, concretizzandosi in un’oggettiva agevolazione all’esercizio del meretricio (Sez. 3, Sentenza n. 4571 del 19/10/2017 Ud. (dep. 31/01/2018) Rv. 272259 – 01).
