La tutela per le donne vittime di violenza tramite l’applicazione anticipata della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza (di Riccardo Radi)

Recentemente il Tribunale di Roma sezione 3 specializzata delle misure di prevenzione ha emesso provvedimenti in via d’urgenza ai sensi dell’articolo 9 comma 2 d.lgs. n. 159/2011 applicando la misura di prevenzione dell’obbligo di soggiorno con divieto di avvicinamento nei confronti di persona indiziata di maltrattamenti o di atti persecutori.

Il Tribunale premette  che “sussistono i presupposti per l’emissione del provvedimento in via d’urgenza … come è noto la giurisprudenza di merito ha ritenuto la applicabilità delle misure di prevenzione per delitti che manifestano forme di violenza ai danni delle donne collocandone gli autori nella fattispecie di pericolosità di cui all’art. 1 lett. c) d.lgs. n.159/2011″ soggetti dediti alla commissione di reati contro i minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica” (Tribunale di Roma 3 aprile 2027, Tribunale di Palermo 29 maggio 2017, Tribunale di Milano 29 giugno 2017).

Il Tribunale sottolinea che ricorrendo il presupposto dell’urgenza si può anticipare il provvedimento applicativo tramite l’ammissibilità del decreto presidenziale di cui all’articolo 9 comma 2, d.lgs. n. 159/2011, ancor prima dell’intervento legislativo di cui alle leggi 161/2017 e 69/2019 che hanno introdotto nuove ipotesi di pericolosità qualificata per gli indiziati dei delitti contro le donne.

L’esigenza di tutelare adeguatamente le donne emergerebbe anche dalla disposizione della L.69/2019 che, col dichiarato intento di incrementare gli strumenti di tutela a favore delle donne vittime di reati di “violenza di genere e domestica”, ha previsto specifiche prescrizioni finalizzate a prevenire il rischio di recidiva (stante l’alta percentuale di reiterazione di tali reati).

Nel caso esaminato il tribunale evidenzia che sono state introdotte “nuove ipotesi di pericolosità qualificata che consentono di prescindere dalla verifica della dedizione del preposto alla commissione di tali reati (come richiesto per la pericolosità generica” che tra l’altro permettono “di prescindere dall’esistenza della condizione di procedibilità a querela che, invero, nel caso in esame (ancorché ancora in termini per la sua presentazione) difetta” si tratta di una ipotesi di maltrattamenti in famiglia.

Continua il Tribunale sottolineando che la tutela anticipata non riguarda la persona offesa: “in quanto nel giudizio di prevenzione ciò che rileva non è la tutela della parte offesa ma quella dei superiori interessi di sicurezza della collettività e per essa dello Stato”.

Quindi una tutela della collettività che permette l’anticipazione prima di qualsivoglia vaglio in contraddittorio della misura di prevenzione.

Nel caso specifico la misura è stata applicata per anni 2 e nel prossimo articolo racconteremo come si è concluso il processo per maltrattamenti che non ha rilevanza nella fase di applicazione della misura di prevenzione: “dato che in merito alla inquadrabilità del proposto – quale indiziato del reato di maltrattamenti – nella fattispecie di cui all’art. 4 lett. i-ter) d.lgs. 159/2011, non occorre l’acquisizione della prova dei fatti penalmente rilevanti puniti ex art. 672 c.p., ma la sussistenza di un “quadro indiziario” fondato su elementi di fatto che renda verosimile, secondo consolidate massime di esperienza, l’avvenuto compimento di atti vessatori”.

Trattandosi, infatti, di una misura di prevenzione non è necessario che venga raggiunta la certezza sulla sussistenza del reato, ma è sufficiente che vi siano indizi gravi sulla verosimile possibilità che il reato è stato o sarà consumato, non risultando così necessario che sia avvenuta la lesione del bene protetto dalla norma penale incriminatrice, essendo al contrario sufficiente la valutazione sulla ragionevole sussistenza delle condizioni di una pericolosità sociale non generalizzata, ma rivolta alla vittima.

Circa il carattere “attuale” della pericolosità sociale, la giurisprudenza ha chiarito che può essere desunto anche da fatti remoti, purché costituenti univoco indice della persistenza del comportamento antisociale.