Cassazione penale, Sez. 3^, sentenza n. 8658/2024, udienza del 15 febbraio 2024, ha chiarito che la previsione di cui all’art. 585, comma 1-bis, cod. proc. pen., che aumenta di quindici giorni i termini per l’impugnazione del difensore dell’imputato giudicato in assenza non è applicabile per il ricorso in cassazione avverso le pronunce rese all’esito di giudizio di appello celebrato in udienza camerale non partecipata nel vigore del rito emergenziale di cui all’art. 23-bis del d. l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176, se la dichiarazione di assenza non sia stata effettuata nelle modalità previste agli artt. 420 e 420-bis cod. proc. pen. (Sez. 7, ord. n. 1585 del 07/12/2023, dep. 2024, Rv. 285606).
Si tratta infatti di udienza che non prevede la partecipazione delle parti processuali sicché l’imputato non può ovviamente considerarsi “assente”.
