Tribunale di sorveglianza: gli avvisi di udienza generici sono nulli (di Riccardo Radi)

Decreti di fissazione udienza con indicazione dell’oggetto della trattazione “incidente di esecuzione” o “revoca dei benefici” sono affetti da nullità.

La Cassazione sezione 1 con la sentenza numero 8910/2024 ha chiarito che, in tema di procedimento di esecuzione, è affetto da nullità il decreto di fissazione dell’udienza camerale che contenga un’indicazione dell’oggetto della trattazione assolutamente generico, inidoneo a consentire al destinatario dell’avviso di cui all’art. 666, terzo comma, cod. proc. pen. di predisporre un’effettiva difesa.

Nel caso ora in esame, dagli atti emerge che l’avviso notificato alle parti dal Tribunale di sorveglianza di Roma, in relazione all’udienza fissata, indicava genericamente, come oggetto della trattazione, soltanto «Incidente di Esecuzione», e non risulta che l’interessato e la difesa fossero stati informati circa la possibilità di trattazione, a tale udienza, anche della questione relativa alla inefficacia, ritenuta dal Magistrato di sorveglianza del provvedimento di ammissione all’affidamento terapeutico, per ritenuta incompatibilità fra quest’ultimo e la misura cautelare degli arresti domiciliari frattanto applicata nei confronti del ricorrente.

In applicazione del richiamato principio, pienamente condivisibile, il provvedimento impugnato deve essere annullato, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Roma, che svolgerà nuovo giudizio senza incorrere nel vizio riscontrato

Ricordiamo altra sentenza (Sez. 1, Sentenza n. 53024 del 09/12/2014, Rv. 261663 – 01) che sempre in tema di procedimento di esecuzione, ha stabilito che è affetto da nullità il decreto di fissazione dell’udienza camerale che contenga un’indicazione dell’oggetto della trattazione assolutamente generico, inidoneo a consentire al destinatario dell’avviso di cui all’art. 666, terzo comma, cod. proc. pen. di predisporre un’effettiva difesa (fattispecie nella quale il decreto di fissazione recava l’indicazione “revoca dei benefici” che non poneva l’interessato nella condizione di comprendere a quale beneficio si facesse riferimento).

Il difensore del ricorrente aveva eccepito la nullità del decreto di fissazione dell’udienza camerale per la mancanza dell’indicazione dell’oggetto cui si riferiva la citazione, il giudice dell’esecuzione ha omesso qualsivoglia valutazione sul punto, come risulta sia dal verbale di udienza, sia dal contenuto del provvedimento impugnato.

Deve ribadirsi che nel procedimento di esecuzione la finalità dell’avviso di fissazione dell’udienza camerale, ai sensi dell’articolo 666 comma 3 c.p.p. è informare la parte interessata dell’oggetto del procedimento in modo tale da consentirle di predisporre effettiva ed efficace difesa.

In tal senso è stato ripetutamente affermata la legittimità del decreto di fissazione dell’udienza camerale che contenga solo l’indicazione dell’oggetto di esso e non anche delle ragioni per le quali il procedimento stesso è stato avviato, incombendo all’interessato o al suo difensore l’onere di consultare in cancelleria gli atti relativi ed eventualmente estrarne copia (Sez. 1, n. 33892 del 14/07/2010, rv. 248177; Sez. 1, n. 15599 del 17/03/2008, rv. 240181).

Tuttavia, nella specie, il decreto di fissazione dell’udienza camerale reca una indicazione assolutamente generica dell’oggetto (“revoca dei benefici“) inidonea ad assolvere alla funzione suddetta e, in particolare, a porre l’interessato nella condizione di comprendere a quale “beneficio” si riferisca la richiesta di revoca, sia pure al fine di valutare la necessità di provvedere alla nomina di un difensore di fiducia ed alla consultazione degli atti in cancelleria.