La “bozza di dispositivo” del tribunale di Firenze: parliamone ancora (di Vincenzo Giglio)

Sul sito web del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Firenze è stata pubblicata la delibera n. 6/2024 del 28 febbraio 2024 (allegata alla fine del post).

È stata occasionata dall’episodio della bozza in forma di dispositivo che l’Avvocato Filippo Viggiano, difensore di un imputato il cui processo si sarebbe dovuto discutere e decidere all’udienza del 14 febbraio 2024 di fronte al tribunale in composizione collegiale di Firenze, ha trovato all’interno del fascicolo dibattimentale.

Il COA di Firenze ha deliberato di rivolgersi al presidente della Corte di appello ed alla presidente del tribunale della stessa città per le valutazioni di loro competenza in quanto organi muniti di potere ispettivo e disciplinare sui magistrati giudicanti rispettivamente del distretto e del circondario fiorentino.

Terzultima Fermata ha già pubblicato un primo post su questa vicenda, consultabile a questo link, e ad esso rimanda per le impressioni del primo momento.

Oggi si dispone di documenti più circostanziati e la riflessione può essere più estesa e meditata.

Alla delibera sono allegate la relazione redatta dalla presidente del collegio impegnato nell’udienza del 14 febbraio e la nota di accompagnamento redatta dalla presidente del tribunale di Firenze allorché ha disposto la trasmissione di quella relazione, da lei stessa richiesta all’interessata, al presidente del COA.

Si esporranno sinteticamente le proposizioni più significative di ognuno di questi due atti.

Relazione della presidente del collegio d’udienza

È sua abitudine inserire degli appunti personali all’interno del fascicolo processuale.

Erano organizzati in vari fogli, alcuni dei quali manoscritti, che tutti insieme componevano un plico spillato, chiaramente distinguibile dagli atti processuali in senso stretto.

All’interno di questo plico era contenuta una “personale bozza di dispositivo” compilata per un duplice fine: predisporre in anticipo il corretto inserimento dei dati utili nel dispositivo che verrà emesso a conclusione della camera di consiglio e appuntare le valutazioni emerse dallo studio processuale in vista della decisione.

È un’abitudine condivisa da tutti i giudici, ognuno dei quali annota a suo modo – ma prevalentemente mediante la preparazione di una bozza di dispositivo – le proprie valutazioni sul processo.

Questa prassi non implica affatto l’immutabilità di tali valutazioni ed è soltanto lo specchio di una caratteristica propria dei processi collegiali che richiedono un’istruttoria prolungata, cioè quella di implicare una formazione progressiva della decisione che inizia con lo studio individuale dei singoli giudici e termina solo dopo il loro confronto nella camera di consiglio conclusiva nella quale si tiene conto delle argomentazioni e delle richieste delle parti processuali.

Nota di accompagnamento della presidente del tribunale

Ritiene, sulla base della relazione della presidente del collegio, che non vi sia stata alcuna violazione da parte di quest’ultima e degli altri componenti del collegio stesso.

Ritiene invece che non altrettanto possa dirsi riguardo alla condotta tenuta dall’Avv. Viggiano che ha visionato e fotografato gli appunti inseriti nel fascicolo processuale mentre in aula erano assenti sia i giudici che il cancelliere.

Ulteriori fatti di rilievo

I tre componenti del collegio hanno dichiarato di astenersi dalla trattazione del processo e la presidente del tribunale li ha autorizzati in tal senso.

Commento

La componente giudiziaria di questa vicenda si è espressa e ciò che ha detto equivale ad un radicale esonero da qualunque responsabilità, fosse anche la più veniale.

Al tempo stesso, tuttavia, i componenti del collegio si sono astenuti dal giudizio poiché, come esplicitato nella relazione della presidente dello stesso, “Alle spiegazioni fornite da questa Presidente […] il difensore insisteva, con toni francamenti molto alterati, nella sua asserzione e pertanto il Collegio, preso atto di tale presa di posizione e delle sue modalità nonché, soprattutto, del fatto che avanti all’imputato presente fosse stato affermato che era già stata presa una decisione di condanna nei suoi confronti, ha ritenuto vi fossero gravi ragioni di opportunità per astenersi“.

Questa motivazione è stata evidentemente condivisa dalla presidente del tribunale, inducendola ad autorizzare l’astensione.

i giudici del collegio si sono quindi astenuti – e il presidente del tribunale non ha avuto nulla da eccepire – non a causa di comportamenti tenuti dal collegio stesso o da alcuni dei suoi componenti ma a causa di un comportamento altrui, quello del difensore, dei suoi toni accesi e del fatto che ad esso avesse assistito l’imputato.

È una motivazione piuttosto singolare che, se attecchisse su larga scala, attribuirebbe agli avvocati la fin qui inedita capacità di intaccare il principio di rango costituzionale del giudice naturale precostituito per legge: accuse di pregiudizio, qualche urlo e un imputato presente basterebbero a far fuori i giudici cui spetta il giudizio.

Risulta dunque difficile conciliare la professione di “innocenza” dei componenti del collegio e la loro astensione così motivata.

Altrettanto singolare appare l’addebito di scorrettezza mosso dalla presidente del tribunale all’avvocato per avere aperto e sfogliato il fascicolo processuale in assenza di autorizzazione.

Risulta infatti che nel momento in cui è avvenuta la consultazione i giudici erano assenti dall’aula e il difensore ha chiesto e ottenuto l’autorizzazione al PM d’udienza al quale, in applicazione dell’art. 470, comma 1, cod. proc. pen., spetta appunto la disciplina dell’udienza in assenza del presidente.

Non pare dubbio che l’autorizzazione all’accesso al fascicolo rientri in questa disciplina, non risultando peraltro pertinente la considerazione espressa dalla presidente del tribunale nella sua nota di accompagnamento, secondo la quale quel PM non era titolare del procedimento e non poteva quindi autorizzarne la visione. Basta qui ricordare che l’ufficio del PM è impersonale e che i poteri del PM d’udienza si estendono a tutti i processi sul ruolo.

Suona ugualmente inappropriato il richiamo della presidente del collegio alla “personalità” e quindi alla riservatezza degli appunti contenuti nel fascicolo. È fin troppo ovvio rilevare che appunti privati non possono essere custoditi all’interno di un compendio di atti pubblici e chi ve li ha lasciati dovrebbe preventivare la possibilità che le parti ne prendano visione e ne traggano conclusioni se – come in effetti è successo – contengano implicazioni e valutazioni in grado di mettere a repentaglio l’immagine di imparzialità che i giudici devono offrire di sé.

Tolte di mezzo queste prime suggestioni, ciò che rimane è la bozza di dispositivo.

Non è in discussione il riferimento della presidente del collegio al giudizio che si forma progressivamente attraverso il graduale approfondimento dei temi processuali da parte di chi giudica.

Neanche si discute dell’ovvia utilità di appuntare per iscritto riassunzioni degli elementi conoscitivi, impressioni provvisorie, necessità di approfondimento, dubbi da sciogliere e tutto quanto possa servire ad agevolare e rendere fluida la camera di consiglio.

Nel caso in esame, come in altri simili che stanno emergendo in altre sedi giudiziarie, si è verificato qualcosa di più e di diverso. È stato predisposto, quale che sia la denominazione che si voglia dargli, un progetto di sentenza perché tale è un dispositivo formato in ogni sua parte, indicativo di una decisione di condanna, della pena principale e di quelle accessorie e del termine di deposito della motivazione.

Si potrebbe far leva sul fatto che non fosse firmato e accontentarsi di questo profilo formale per privare di ogni rilievo l’accaduto ma si sbaglierebbe.

Quel dispositivo è significativo di una decisione cui la presidente del collegio che ne ha rivendicato la paternità è arrivata prima di ascoltare le parti.

Non si mette in discussione – né si potrebbe – la sua disponibilità a cambiarlo in camera di consiglio se ce ne fossero le condizioni anche in virtù delle argomentazioni delle parti, ma questo non sminuisce il rilievo negativo della concezione che ha portato alla redazione di quella bozza di dispositivo: un progetto di decisione è già possibile senza avere ascoltato le parti.

Come si concilia questo pensiero con la “cultura della giurisdizione” che i magistrati, compresi quelli appartenenti agli uffici del pubblico ministero, rivendicano orgogliosamente come tratto più identitario della loro funzione pubblica?

Non si parla quindi, né interessa farlo, di profili disciplinari e delle relative sanzioni.

Non si vogliono attribuire colpe che peraltro è molto arduo ravvisare in una prospettiva esclusivamente formale.

Si parla di un dover essere che conta molto di più e che tuttavia conta solo se si ci crede, se lo si pratica concretamente, se lo si manifesta in ogni atto della funzione giurisdizionale.

È tutto qui il problema e non saranno certo iniziative disciplinari o test psicoattitudinali a risolverlo.