La Cassazione sezione 2 con la sentenza numero 7978/2024 ha ricordato che la sentenza di merito che abbia omesso di pronunciarsi in ordine alla condanna dell’imputato alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile è sul punto ricorribile per cassazione, trattandosi di emenda non automatica e predeterminata e, pertanto, non rimediabile con il ricorso alla procedura di cui all’art. 130 cod. proc. pen.
La Suprema Corte sottolinea che la necessità del ricorso in cassazione è determinata dalla necessità implicante valutazioni sia in ordine all’ammissibilità della relativa domanda che in ordine all’entità della liquidazione, che ben può essere neutralizzata da una possibile compensazione (in tal senso, Sez. 5, Sentenza n. 33135 del 22/09/2020, Rv. 279833 – 01; Sez. 2 -, n. 46654 del 18/09/2019, Rv. 277595 – 1).
Il suddetto principio è stato ribadito anche con specifico riferimento alle sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti, trattandosi, come si è spiegato, di questione che è sottratta all’accordo delle parti e rispetto alla quale non operano le limitazioni all’impugnabilità previste dall’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (cfr., Sez. 4 -, n. 3756 del 12/12/2019, Rv. 278286 – 2).
Si è anche precisato che, nel patteggiamento, la pronuncia di condanna dell’imputato al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile non è condizionata alla presentazione da parte di quest’ultima delle conclusioni, in quanto, avvenuta la richiesta di patteggiamento e rimanendo esclusa la possibilità della pronuncia sull’azione civile, è superflua la presentazione di conclusioni, essendo sufficiente, ai fini della sola liquidazione delle spese, la presentazione della relativa nota (cfr., Sez. 2 – , n. 43074 del 19/09/2023, Rv. 285161 – 01).
Consegue, perciò, l’annullamento della sentenza impugnata, limitatamente alla omessa pronuncia sulle spese sostenute dalla parte civile costituita, con rinvio allo stesso ufficio che ha reso la sentenza impugnata (cfr., sul punto, Sez. 4 -, n. 48081 del 16/11/2023, Rv. 285428 – 01, in cui la Suprema Corte ha chiarito che, in tema di patteggiamento, allorquando la Corte di cassazione annulli la pronuncia del giudice relativamente alla liquidazione delle spese a favore della parte civile, il rinvio deve essere fatto al giudice penale “a quo”, nel caso in cui la statuizione sul punto sia del tutto omessa o, invece, al giudice civile competente per valore in grado d’appello, ai sensi all’art. 622 cod. proc. pen., nel caso in cui l’annullamento riguardi la statuizione circa il diritto della parte civile alla liquidazione delle spese o la determinazione della somma effettivamente liquidata).
