L’inseguimento virtuale e il concetto di arresto in flagranza o quasi flagranza.
La Cassazione sezione 5 con la sentenza numero 6421/2024 ha stabilito che l’individuazione, poco dopo un furto, del responsabile attraverso un dispositivo elettronico di geolocalizzazione posto su un bene oggetto di sottrazione, non comporta alcuna indagine incompatibile con il concetto di arresto in flagranza o quasi flagranza, poiché il dispositivo si configura alla stregua di un inseguimento virtuale.
Fatto
Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Milano non convalidava l’arresto di M.E. ritenendo che lo stesso era avvenuto a seguito di investigazioni svolte in un lasso di tempo successivo all’ipotizzato furto, investigazioni incompatibili con i richiesti presupposti della flagranza o della quasi flagranza
Decisione
La Suprema Corte premette che occorre considerare, che, in conformità con la ferma giurisprudenza di legittimità, l’integrazione dell’ipotesi di c.d. “quasi flagranza” costituita dalla “sorpresa” dell’indiziato “con cose o tracce dalle quali appaia che egli abbia commesso il reato immediatamente prima” non richiede – a differenza del caso dell’inseguimento – che la polizia giudiziaria abbia diretta percezione della commissione del reato, essendo sufficiente l’immediata percezione delle tracce del reato e del loro collegamento inequivocabile con l’indiziato (tra le molte, Sez. 4, n. 53553 del 26/10/2017, Rv. 271683 — 01; Sez. 6, n. 25331 del 19/05/2021, Rv. 281749 — 01).
Orbene, nella fattispecie in esame risulta dal verbale di arresto che gli operanti non hanno svolto alcuna indagine una volta avvenuto il fatto per rintracciare M.E. in quanto, nell’imminenza, sono riusciti ad individuarlo grazie ad un dispositivo di geolocalizzazione “Air Tag” posto all’interno del portafoglio di una delle persone offese e lo hanno rinvenuto in una sala slot dove aveva appena utilizzato una delle carte di credito sottratte nel corso dell’azione furtiva, e dunque nella flagranza del delitto di cui all’art. 493-ter cod. pen.
Tuttavia ciò che rileva ai fini del vaglio di legittimità sull’arresto in flagranza è che M.E. è stato trovato con indosso anche le altre carte e la restante parte della refurtiva sottratta.
La questione che occorre valutare è, dunque, se l’uso del dispositivo di geolocalizzazione che si trovava su uno dei beni oggetto del furto costituisse o meno una forma di indagine svolta dagli operanti che hanno compiuto l’arresto tale da non poter considerare lo stesso eseguito in flagranza o in quasi flagranza del relativo delitto.
Alla questione la cassazione ritiene di dover fornire una risposta affermativa atteso che l’individuazione, poco dopo un furto, del responsabile attraverso un dispositivo elettronico di geolocalizzazione posto su un bene oggetto di sottrazione, non comporta alcuna indagine incompatibile con il concetto di arresto in flagranza o quasi flagranza, poiché il dispositivo si configura alla stregua di un inseguimento virtuale.
Talché, nel ritenere carente il presupposto dell’arresto in quasi flagranza, il Tribunale di Milano ha erroneamente inteso la portata dell’art. 382 cod. proc. pen., stante la quasi immediata individuazione dell’arrestato in forza non già di indagini della polizia giudiziaria bensì grazie ad un dispositivo posto in uno degli oggetti sottratti.
