Comporta nullità assoluta di carattere generale l’omessa traduzione del modulo di rinuncia a presenziare del destinatario di un MAE, assimilabile all’imputato (di Francesco Buonomini)

Lo ha stabilito la Corte di cassazione, Sez. 6 penale con la recente sentenza n.3726 del 25 gennaio 2024 in accoglimento del ricorso proposto dalla difesa di un cittadino svizzero destinatario di una richiesta di consegna in esecuzione di un mandato di arresto europeo (MAE) emesso dalla Repubblica Federale Tedesca.

In particolare, la Suprema Corte ha ritenuto fondato il motivo di ricorso col quale la difesa del ricorrente lamentava la falsa applicazione degli artt. 123, 143, 178, lett. c), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 111, comma 2, Cost e 6, comma 3, Conv. EDU per avere la Corte di appello omesso di dichiarare nulla dichiarazione di rinuncia a presenziare all’udienza del 27 novembre 2023 pur in mancanza di traduzione della stessa in lingua tedesca nota all’interessato.

Decisiva per la Corte si è dimostrata la doglianza del ricorrente in merito all’impedita partecipazione del prevenuto ad un momento rilevante della procedura di consegna a causa della sua mancanza di conoscenza della lingua italiana.

Nel caso di specie, la Corte di cassazione ha affermato l’applicabilità in via analogica al destinatario di un MAE delle garanzie previste per l’imputato alloglotta.

In particolare, la sentenza de qua ha stabilito: l’art. 143, comma 1, proc. pen. contempla il diritto dell’imputato – cui è assimilabile il soggetto richiesto in consegna ai sensi dell’art. 39, comma 1, della legge n. 69 del 2005 – che non conosce la lingua italiana di farsi assistere gratuitamente da un interprete al fine sia di poter comprendere l’accusa formulata nei suoi confronti (nel caso in esame: i motivi della richiesta di consegna formulati dallo Stato di emissione del mandato d’arresto europeo) sia di seguire il compimento degli atti e lo svolgimento delle udienze cui partecipa. Ha, inoltre, diritto all’assistenza gratuita di un interprete per le comunicazioni con il difensore prima di rendere un interrogatorio ovvero al fine di presentare una richiesta o una memoria nel corso del procedimento e per analogia una dichiarazione nell’ambito dello stesso.

È stato accertato, nel caso di specie, che il modulo prestampato del Ministero della Giustizia, estratto dal Registro Mod. IP1 correntemente in uso presso gli uffici matricola degli istituti penitenziari con cui l’interessato dichiarava di rinunciare all’udienza del 27 novembre in cui sarebbe stata pronunziata la sentenza oggi impugnata non fosse tradotto in lingua conosciuta allo stesso.

Si è, quindi, prodotta una nullità assoluta di carattere generale, come tale insanabile, riconducibile all’ipotesi di cui all’art. 178, lett. c), cod. proc. pen. ed al profilo dell’intervento dell’imputato (o al soggetto a questi assimilato) al procedimento in corso.

È stata, dunque, annullata con rinvio per nuovo giudizio, la sentenza della Corte di appello che aveva errato nel rigettare l’eccezione difensiva che pretendeva la traduzione del modulo, compilato o meno, in lingua tedesca, così come l’emissione di un nuovo decreto di fissazione dell’udienza.