Geolocalizzazione: il valore indiziario e gli altri elementi di supporto (di Vincenzo Giglio)

Cassazione penale, Sez. 4^, sentenza n. 50102/2023, udienza del 5 dicembre 2023, ha affermato che anche la geolocalizzazione costituisce un dato ricavabile dal sistema di intercettazione della telefonia mobile, dunque un dato che promana dalla medesima fonte delle conversazioni intercettate, ma gli altri elementi di prova che devono, ai sensi della norma transitoria di cui all’art. 1, comma 1-bis, d. l. 30 settembre 2021, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 novembre 2021, n. 178, corroborare i dati relativi al traffico telefonico, ai fini del giudizio di colpevolezza, possono essere di qualsiasi tipo e natura, in quanto non predeterminati nella specie e nella qualità, sicché possono ricomprendere non solo le prove storiche dirette, ma anche quelle indirette, legittimamente acquisite e idonee, anche sul piano della mera consequenzialità logica, a confortare le acquisizioni inerenti ai predetti tabulati telefonici (Sez. 5, n. 8968 del 24/02/2022, Rv. 282989 – 02).

Su questa premessa il collegio decidente ha riconosciuto valore indiziario alla geolocalizzazione ricavabile dal sistema di intercettazione della telefonia mobile in uso ad uno degli imputati, unitamente ad altri elementi corroboranti tale dato, quali i tabulati e i contatti intercorsi con i correi nell’imminenza dell’orario concordato per l’esecuzione del reato.