La Cassazione sezione 3 con la sentenza numero 6820 depositata il 15 febbraio 2024 ha annullato la sentenza di condanna di un imprenditore per il delitto di omessa dichiarazione (art. 5, D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74).
La Suprema Corte, nel ricordare che in tema di reati tributari, l’affidamento ad un professionista dell’incarico di predisporre e presentare la dichiarazione annuale dei redditi non esonera il soggetto obbligato dalla responsabilità penale per il delitto di omessa dichiarazione (art. 5, D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74), in quanto, trattandosi di reato omissivo proprio, la norma tributaria considera come personale e non delegabile il relativo dovere; tuttavia, la prova del dolo specifico di evasione non deriva dalla semplice violazione dell’obbligo dichiarativo né da una “culpa in vigilando” sull’operato del professionista che trasformerebbe il rimprovero per l’atteggiamento antidoveroso da doloso in colposo, ma dalla ricorrenza di elementi fattuali dimostrativi che il soggetto obbligato ha consapevolmente preordinato l’omessa dichiarazione all’evasione dell’imposta per quantità superiori alla soglia di rilevanza penale.
La Suprema Corte ha annullato la sentenza di condanna che si basava esclusivamente sull’omessa vigilanza dell’imprenditore sull’operato del professionista, in quanto non è stato dimostrato che vi era un accordo preordinato fra imprenditore e il commercialista volto all’evasione fiscale.
