La Cassazione sezione 5 con la sentenza numero 5354/2024 ha ricordato che in tema di diffamazione, l’amministratore di un sito internet non è responsabile ai sensi dell’art. 57 cod. pen., in quanto tale norma è applicabile alle sole testate giornalistiche telematiche e non anche ai diversi mezzi informatici di manifestazione del pensiero (forum, blog, newsletter, newsgroup, mailing list, Facebook), sempre che non sussistano elementi che denotino la compartecipazione dell’amministrazione all’attività diffamatoria.
La Suprema Corte nel caso esaminato ha evidenziato che la responsabilità penale è stata attribuita al G. non perché egli è stato ritenuto l’autore del messaggio ma attribuendogli un ruolo di controllo sui contenuti della pagina Facebook.
Tuttavia: – la giurisprudenza ha già chiarito come, in tema di diffamazione, l’art. 57 cod. pen., è applicabile alle sole testate giornalistiche telematiche e non anche ai diversi mezzi informatici di manifestazione del pensiero (forum, blog, newsletter, newsgroup, mailing list, Facebook), in relazione ai quali la responsabilità dell’amministratore del sito (o di altro mezzo di comunicazione su Internet), vale a dire – per quel che qui rileva – di chi gestisca la pagina del social network, può affermarsi in presenza di elementi che ne denotino la compartecipazione alla attività diffamatoria, ossia quando sia provato il suo consapevole e volontario concorso nella diffusione stessa (cfr. Sez. 5, n. 7220 del 12/01/2021, Rv. 280473 – 01; cfr. pure Sez. 5, n. 12546 del 08/11/2018 – dep. 2019, Rv. 275995 – 01).
Si deve innanzitutto ricordare che l’amministratore di un sito internet non è responsabile ai sensi dell’art. 57 cod. pen., in quanto tale norma è applicabile alle sole testate giornalistiche telematiche e si è poi precisato che, in tema di diffamazione, il “blogger” risponde del delitto nella forma aggravata, ai sensi del comma 3 dell’art. 595 cod. pen., sotto il profilo dell’offesa arrecata “con qualsiasi altro mezzo di pubblicità”, per gli scritti di carattere denigratorio pubblicati sul proprio sito da terzi quando, venutone a conoscenza, non provveda tempestivamente alla loro rimozione, atteso che tale condotta equivale alla consapevole condivisione del contenuto lesivo dell’altrui reputazione e consente l’ulteriore diffusione dei commenti diffamatori” (Sez. 5, n. 12546 del 08/11/2018, dep. 20/03/2019, Rv. 275995)
Confermata pertanto l’inapplicabilità dell’art. 57 del codice penale ai gestori di siti internet diversi dalle testate giornalistiche telematiche (e del resto, oltre alla tassatività dei soggetti indicati dalla norma, il direttore o il vice direttore della pubblicazione, si doveva considerare anche il diverso momento in cui interviene il controllo dei contenuti, prima della pubblicazione, nel caso della carta stampata e delle testate telematiche, dopo il loro inserimento, nel caso dei blog, dei social e degli altri mezzi di comunicazione su internet), la cassazione ha osservato come possa ritenersi il concorso del titolare del sito (o di altro mezzo di comunicazione su internet)in cui sia stato pubblicato il pezzo diffamatorio solo quando sia provato il suo consapevole e volontario concorso nella diffusione stessa (individuato, ad esempio, dalla Cassazione n. 12546/2019, nella omessa rimozione dello scritto), secondo cui al riguardo può venire in rilievo pure l’omessa tempestiva rimozione delle espressioni diffamatorie.
Nel caso esaminato, la sentenza impugnata non ha argomentato correttamente e compiutamente al riguardo, avendo attribuito al G. – sulla scorta del ruolo di responsabile della pagina Facebook a lui attribuito – il controllo sul contenuto del sito in termini congetturali e non anche (nonostante quanto asserito nella sentenza) sulla scorta di una massima di esperienza Sez. 5, n. 25616 del 24/05/2019, Rv. 277312 – 01: «le massime di esperienza sono giudizi ipotetici a contenuto generale, indipendenti dal caso concreto, fondati su ripetute esperienze ma autonomi da esse, e valevoli per nuovi casi, e vanno distinti dalle congetture, cioè ipotesi non fondate sull’id quod plerumque accidit e, quindi, insuscettibili di verifica empirica».
La sentenza impugnata deve, dunque, essere annullata con rinvio al Tribunale.
