Il federalismo digitale giudiziario: la nuova tappa presso la Procura della Repubblica di Reggio Calabria (di Mattia Serpotta)

Eccoci di nuovo qui. Nuova tappa nel nostro viaggio alla scoperta del federalismo giudiziario.

Oggi siamo a Reggio Calabria.

In calce alla direttiva del locale Procuratore della Repubblica, che troverete in allegato più sotto,  chiamata a disciplinare le modalità di deposito degli atti penali nella fase delle indagini preliminari, dopo l’entrata in vigore del D.M. 217 del 2023, pur con apprezzabile spirito di collaborazione, si informano i gentili Avvocati che “la ricevuta di accettazione del deposito da parte del sistema PDP, non è ancora garanzia del suo formale ed effettivo deposito al fascicolo, giacché l’atto potrebbe essere rifiutato ove lei non indicasse correttamente: il procedimento penale a cui si riferisce, il magistrato titolare del procedimento, l’atto abilitante al deposito. La invitiamo, perciò, ad avere massima cura nella verifica dei suddetti dati ed a verificare l’avvenuto (o meno) deposito formale dell’atto da lei inserito al sistema PDP…”.

Un breve ripasso delle norme.

L’art. 172, comma 6 bis, c.p.p., stabilisce che “il termine per depositare documenti con modalità telematiche si considera rispettato se l’accettazione da parte del sistema informatico avviene entro le ore 24 dell’ultimo giorno utile”.

L’art. 7 del Provvedimento del D.G.S.I.A. dell’11.7.2023, ad oggi in vigore, stabilisce ancora che la “ricevuta di accettazione” del deposito viene generata dal portale dopo l’inserimento dei dati richiesti dal sistema, il caricamento dell’atto e l’esecuzione del comando di invio. Non un secondo dopo.

L’art. 13 bis del Regolamento n. 44 del 2011, come introdotto dal D.M. 217 del 2023, prevede infine che “Gli atti e i documenti [del procedimento penale] si intendono ricevuti dal dominio giustizia nel momento in cui viene generata la ricevuta di accettazione da parte del portale dei depositi telematici, che attesta il deposito dell’atto o del documento presso l’ufficio giudiziario competente, senza l’intervento degli operatori della cancelleria o della segreteria, salvo il caso di anomalie bloccanti”.

Il dato normativo è quindi chiaro:

a) il deposito è perfezionato nel momento in cui il portale genera la ricevuta di accettazione, quindi all’esito della validazione del mero invio, e non in quello, successivo ed eventuale, dell’accoglimento da parte del funzionario di cancelleria;

b) il funzionario di cancelleria non ha più i poteri di rigetto previsti dall’art. 7 del Provvedimento del D.G.S.I.A. dell’11.7.2023, fatta eccezione per il caso ‒ l’unico e comprensibile ‒ in cui non coincidano i dati inseriti dal difensore con quelli presenti al sistema (es. R.G.N.R., nominativo dell’assistito, ufficio di destinazione);

c) non esiste, anzi è espressamente escluso dalle norme, un deposito “formale ed effettivo” dell’atto al fascicolo, come ritenuto dal Procuratore di Reggio Calabria, diverso e successivo a quello che si perfeziona con la mera trasmissione al portale e rimettibile alle valutazioni di ammissibilità del funzionario di cancelleria.

Chiariti i termini, teniamoci tutti pronti e stretti per mano, perché tra breve, anzi brevissimo, la questione che dovranno dirimere i giudici, a partire dall’udienza preliminare o predibattimentale, sino alla Corte Europea dei diritti dell’Uomo, sarà la seguente.

L’Avvocato Tizio deposita al portale ‒ in fase di indagini preliminari ‒ una dichiarazione di nomina, indicando correttamente il numero di R.G.N.R., ma omettendo di caricare l’atto abilitante o specificare il nominativo del Pubblico Ministero.

All’esito dell’invio, il sistema genera quindi la “ricevuta di accettazione” di cui all’art. 7 del Provvedimento del D.G.S.I.A. dell’11.7.2023 e l’Avvocato Tizio non si preoccupa di verificare se il deposito verrà successivamente accolto e, di conseguenza, la nomina stampata e inserita al fascicolo.

Il funzionario di cancelleria, verificata l’assenza dell’atto abilitante, o del nominativo del Pubblico Ministero titolare delle indagini, rigetta il deposito dell’atto.

A questo punto, l’incolpevole Pubblico Ministero, che nulla sa di quello che avviene nella cabina di regia del portale, omette di notificare al difensore nominato l’avviso di conclusione delle indagini e tutti gli atti successivi.

L’Avvocato Tizio solleva dunque l’eccezione di nullità.

Norme di riferimento per decidere la questione in tempi rapidi, massimo due minuti:

  1. l’art. 24 Cost., sempre vivo, mai banale e che non ha bisogno di presentazioni;
  2. l’art. 96 c.p.p., ove non si fa riferimento né all’indicazione del nominativo del Pubblico Ministero titolare del procedimento, né soprattutto alla necessità di un atto abilitante quale presupposto della consegna della dichiarazione di nomina all’Autorità procedente;
  3. l’art. 5 del provvedimento del D.G.S.I.A. dell’11.7.2023, atto amministrativo avente la forza di norma di rango secondario, che invece richiede il deposito dell’atto abilitante quale pre‒requisito del caricamento al portale della dichiarazione di nomina, pur nella sola fase antecedente l’emissione dell’avviso ex art. 415 bis c.p.p.;
  4. l’art. 178 c.p.p.
  5. l’art. 415 bis c.p.p. e ss.
  6. l’art. 172, comma 6 bis, c.p.p.;
  • l’art. 13 bis del Regolamento 44 del 2011, come modificato dal D.M. 217 del 2023.

In attesa che l’Avvocatura sollevi seriamente la questione della intollerabilità sistematica di ostacoli al deposito dell’atto prodromico all’esercizio di qualsiasi funzione difensiva, lasciamoci con una domanda.

Ci sarà un solo giudice in Italia che riterrà infondata l’eccezione di nullità, per avere il pubblico ministero omesso la notifica al difensore dell’avviso ex art. 415 bis c.p.p. e degli atti successivi, pur avendo egli depositato la propria nomina correttamente al portale, ma in difetto di requisiti non previsti da norme di rango primario e la cui omissione non è espressamente sanzionata da nessuna disposizione?