Guida in stato di ebbrezza ed esito positivo messa alla prova: il prefetto non può revocare la patente di guida (di Riccardo Radi)

La Cassazione civile con ordinanza 3019/2024 ha stabilito che deve ritenersi che dopo la sentenza 75/2020 della Consulta in caso di esito positivo della messa alla prova che ha estinto il reato di guida in stato di ebbrezza il prefetto non possa applicare la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida.

Ricordiamo che la Cassazione sezione 6 con l’ordinanza 33082/2021 aveva già stabilito che in tema di sanzioni amministrative della confisca e del fermo in conseguenza di reato, ove la contravvenzione di guida in stato di ebbrezza sia dichiarata estinta per esito positivo di messa alla prova ex art. 168-ter c.p., il prefetto non può più disporre, ricorrendone le condizioni, la sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo col quale la violazione è stata commessa in esito alla declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 224-ter codice della strada (sent. n. 75 del 2020), ma deve disporne la restituzione all’avente diritto in favore dell’imputato che ne sia stato privato sin dal momento del sequestro.

La Corte costituzionale, con la sentenza n. 75 del 2020 (Gazzetta Ufficiale n. 18 del 29/4/2020), ha ritenuto che la possibilità che, pur in caso di estinzione del reato di guida in stato di ebbrezza per esito positivo della messa alla prova, il prefetto disponga, ricorrendone le condizioni, la confisca del veicolo (della cui disponibilità, peraltro, l’imputato è stato privato sin dal momento del sequestro), è manifestamente irragionevole in ragione del fatto che lo stesso codice della strada prevede, per il caso in cui il processo si sia concluso con l’emissione di una sentenza di condanna e con l’applicazione della pena sostitutiva, non solo l’estinzione del medesimo reato di guida in stato di ebbrezza, ma anche la revoca della confisca del veicolo per effetto del solo svolgimento positivo del lavoro di pubblica utilità, ed ha, per l’effetto, dichiarato l’illegittimità costituzionale, per violazione dell’art. 3 Cost., dell’art. 224-ter C.d.S., comma 6, lì dove, appunto, prevede che, in caso di estinzione del reato di guida sotto l’influenza dell’alcool per esito positivo della messa alla prova, il prefetto, anziché disporne la restituzione all’avente diritto, verifica la sussistenza delle condizioni di legge per l’applicazione della sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo.