Stato di tossicodipendenza: giustifica l’unicità del disegno criminoso per i reati ad esso collegati e dipendenti (di Vincenzo Giglio)

Cassazione penale, Sez. 1^, sentenza n. 6227/2024, camera di consiglio del 13 ottobre 2023, ha ribadito che, a seguito della modifica dell’art. 671, comma 1, cod. proc. pen., ad opera della L. n. 49/2006, nel deliberare in ordine al riconoscimento della continuazione il giudice deve verificare che i reati siano frutto delle medesima e preventiva risoluzione criminosa, tenuto conto se l’imputato, in concomitanza della relativa commissione, era tossicodipendente e se il suddetto stato abbia influito sulla commissione delle condotte criminose alla luce di specifici indicatori quali la distanza cronologica tra i fatti criminosi, le modalità della condotta, la sistematicità ed abitudini programmate di vita, la tipologia dei reati, il bene protetto, l’omogeneità delle violazioni, le causali, lo stato di tempo e di luogo, la consumazione di più reati in relazione allo stato di tossicodipendenza.

Ne consegue che tale stato deve essere valutato come elemento idoneo a giustificare l’unicità del disegno criminoso con reati che siano ad esso collegati e dipendenti, sempre che sussistano le altre condizioni individuate dalla giurisprudenza per la configurabilità dell’istituto previsto dall’art. 81, comma secondo, cod. pen. (Sez. 1^, sentenza n. 50716/2014, Rv. 261490).