Secondo Cassazione penale, Sez. 6^, sentenza n. 5638/2024, udienza del 10 gennaio 2024, il d.lgs. 10/10/2022, n. 150 (c.d. riforma Cartabia) ha espresso un orientamento di favore per il contenimento della pena detentiva che però non si è tradotto in una disciplina positiva che preveda l’applicazione delle pene sostitutive a mera richiesta dell’interessato.
In altre parole, il legislatore ha sì potenziato il sistema delle pene sostitutive, ma lo ha fatto muovendosi pur sempre nel solco della continuità con i principi e le linee operative essenziali del sistema delineato dagli artt. 53 ss. della legge 24/10/1981, n. 689: senza, cioè, elidere la discrezionalità del giudice e senza delineare, quindi, un diritto dell’imputato alla sostituzione della pena.
Ciò peraltro non toglie che, là dove l’imputato abbia formulato richiesta di pena sostituiva, il giudice di secondo grado debba dar conto delle ragioni per le quali non sussistono i presupposti per l’applicazione della stessa, mediante un motivato riferimento agli indici individuati dall’art. 133 c.p. (in tal senso, tra le altre, Sez. 6, n. 45099 del 05/10/2023, non mass.; Sez. 6, n. 43947 del 19/09/2023, Rv. 285365; Sez. 6, n. 33027 del 10/05/2023, Rv. 285090).
