Detenzione domiciliare negata per avere attribuito all’istante reati commessi prima che nascesse: accade anche questo (di Vincenzo Giglio)

Ti chiami Francesco (nome di fantasia).

Sei nato sul finire degli anni Ottanta.

Sei un condannato detenuto in carcere in espiazione pena.

Chiedi al tribunale di sorveglianza competente di avere la misura alternativa della detenzione domiciliare.

Il tribunale ti risponde che no, non te la dà.

Leggi la risposta e quello che c’è scritto ti fa incazzare un po’ (mia illazione).

Il tuo difensore anche lui si incazza un po’ (mia illazione) e comunque fa ricorso per cassazione.

Il tuo ricorso tocca alla prima sezione penale che lo decide con la sentenza n. 2878/2024, in esito all’udienza del 10 gennaio 2024.

Il PG, in omaggio al suo ruolo (mia illazione), chiede che venga dichiarato inammissibile.

Il collegio decidente ritiene fondato il tuo ricorso e annulla con rinvio l’ordinanza che hai contestato.

Leggi la sentenza della Corte di cassazione e ti senti un po’ meglio di prima.

La leggo anch’io per capire da cosa dipende il cambiamento del tuo stato d’animo.

Il Tribunale di Sorveglianza di …, con ordinanza in data …, ha rigettato la richiesta presentata da [Francesco] di applicare la misura alternativa della detenzione domiciliare.

Avverso il provvedimento ha presentato ricorso l’interessato che, a mezzo del difensore, ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione evidenziando che il Tribunale di sorveglianza sarebbe incorso in errore in quanto avrebbe fondato la propria conclusione su di una condanna per i reati di omicidio e tentato omicidio commessi nell’anno 1982 che il detenuto, nato nel 1989, non ha all’evidenza potuto commettere.

Sotto altro profilo, poi, l’ulteriore riferimento a gravi reati commessi e alla inadeguatezza della misura sarebbe contraddittorio. Ciò in quanto il Tribunale non avrebbe adeguatamente considerato quanto presente in atti e, nello specifico, la circostanza che la misura della detenzione domiciliare era già stata concessa al ricorrente per tali reati ed era stata revocata solo perché era sopravvenuto un nuovo cumulo che, computata la pena irrogata per un fatto pregresso, conteneva una pena finale eccedente i limiti di legge […].

Il ricorso è fondato.

Nell’unico motivo di impugnazione la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione con riferimento agli elementi posti a fondamento del diniego della misura.

La doglianza è fondata.

La conclusione cui è pervenuto il Tribunale di sorveglianza si fonda quasi esclusivamente sul rapporto redatto dalle forze dell’ordine.

La motivazione così resa, contenuta nella sostanza nella mera indicazione dei fatti riportati nel rapporto, tutti avvenuti in un periodo antecedente a quello di detenzione, e senza dare conto degli esiti processuali che questi hanno avuto, è carente.

La coerenza e logicità del ragionamento seguito dal giudice della sorveglianza, d’altro canto, risulta inficiata in radice dall’errore in cui risulta essere incorso il giudice in ordine all’elemento che nella motivazione è posto a fondamento dell’intera valutazione.

La circostanza indicata come di estremo e per certi aspetti dirimente rilievo, pure fortemente suggestiva, il fatto, cioè, che il condannato è stato condannato per un tentato omicidio e per un omicidio doloso “commessi sin dal 1982”, infatti, è il frutto di un evidente errore di fatto in quanto il ricorrente è nato il 27 febbraio 1989.

La motivazione, infine, nella quale si dà comunque atto che al condannato era stata in precedenza concessa la detenzione domiciliare, non si confronta con il tenore del precedente provvedimento, l’ordinanza emessa in data …, nel quale lo stesso Tribunale, in presenza dei medesimi elementi -esclusi evidentemente i fatti del 1982 – e di un analogo residuo della pena da espiare, era addivenuto a opposte conclusioni.

Le considerazioni esposte impongono l’annullamento dell’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di sorveglianza di … per nuovo giudizio“.

Ora ho letto.

Certo, la Cassazione ti ha dato ragione e ha rispedito le carte a quel tribunale che praticamente si è sbagliato su tutto.

Ma forse tu pensi che sempre in mano allo stesso tribunale dovrai finire e ci vorranno altri mesi e non è affatto detto che la seconda volta ci metterà più attenzione della prima.

Non so darti torto, puoi solo sperare che non sarà così e che nella nuova ordinanza non ti accollino, chessò, la strage di Portella della Ginestra di maggio del 1947 o l’attentato al treno Italicus di agosto del 1974.

E io lo spero insieme a te.